Sez. 3, Sentenza n. 610 del 10/03/1970 (Rv. 345751 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ERRONEA O OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - ERRONEA O OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'erronea indicazione degli articoli di legge o, addirittura, l'omissione di tale indicazione non costituisce causa di inammissibilita del ricorso per Cassazione quando si possa identificare il motivo della censura attraverso le ragioni addotte dal ricorrente infatti l'art 366, n 4, cod proc civ non va interpretato nel senso che concorrano due requisiti autonomi, e cioe la specificazione dei motivi ed il richiamo espresso alle norme di diritto, ma nel senso che l'indicazione delle norme di diritto e un elemento richiesto per chiarire il contenuto dei motivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)