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Sez. 3, Sentenza n. 1436 del 17/01/1995 Ud. (dep. 11/02/1995) Rv. 200355 - 01

Impugnazione - Cassazione - Difensori - Requisiti | Iscrizione all'albo speciale - Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Inammissibilità originaria - Conseguenza in tema di sospensione del processo per il condono edilizio.
Stato
decisa il 1995-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200355-01

Impugnazione - Cassazione - Difensori - Requisiti

La causa di inammissibilità del ricorso sottoscritto da avvocato non abilitato al patrocinio avanti alle magistrature superiori è originaria, sicché ne consegue l'impossibilità di accertare la sussistenza di eventuali cause di estinzione del reato e di disporre la sospensione del processo ex art. 1 d. l. 25/11/1994, n. 649. (Fattispecie in tema di violazioni edilizie). (V. Cass., sez. un., c.c. 11 novembre 1994, Cresci).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Decreto Legge 25/11/1994 num. 649 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)