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Regolamento (CE) N. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/20011, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 24, paragrafo 2, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettere b), c), d), g), j), k), l), m), n), p),

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto il regime di pagamento unico e alcuni altri regimi di pagamento diretto. Nel contempo, esso ha accorpato vari regimi di pagamento diretto preesistenti. Esso ha inoltre stabilito il principio secondo cui un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell’ambiente e benessere degli animali (la cosiddetta condizionalità) è passibile di riduzione o annullamento dei pagamenti diretti.

I regimi di pagamento diretto introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992 e sviluppati successivamente nell'ambito delle misure dell'Agenda 2000 sono stati assoggettati ad un sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo «sistema integrato»). Tale sistema si è rivelato un metodo efficace ed efficiente per l'esecuzione dei regimi di pagamento diretto. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 poggia sulla base del sistema integrato, il quale presiede alla gestione e al controllo tanto dei regimi di pagamento diretto da esso istituiti, quanto dell'adempimento degli obblighi di condizionalità.

E' pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio2 e basare il presente regolamento sui principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2419/2001.

Per maggiore chiarezza, è opportuno fornire una serie di definizioni.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede, nell’ambito della condizionalità, determinati obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di conservazione dei pascoli permanenti. E' necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola e stabilire gli obblighi individuali degli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.

Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato.

Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questo articolo prevede l’impiego di tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica (SIG). E' necessario chiarire a quale livello deve funzionare il sistema e il grado di dettaglio delle informazioni da inserire nel SIG.

Inoltre, l’introduzione di un pagamento per superficie per la frutta a guscio ai sensi del titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 richiede l’inserimento di un nuovo strato di dati nel SIG. E' tuttavia opportuno dispensare da quest’obbligo gli Stati membri la cui superficie massima garantita è pari o inferiore a 1500 ha, prescrivendo invece un tasso più elevato di controlli in loco.

Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all’aiuto e di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto in quanto tali.

Per sorvegliare l'adempimento degli obblighi di condizionalità, gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate sanzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. Occorre definire i principali elementi di tale sistema.

E' opportuno disporre, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, che i pagamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 siano erogati solo previo accurato controllo dei criteri di ammissibilità.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 lascia agli Stati membri una certa discrezionalità quanto all’applicazione di alcuni dei regimi di aiuto ivi previsti. Il presente regolamento deve quindi recare disposizioni in materia di gestione e di controllo che tengano conto di tutte le possibilità di scelta offerte. Tali disposizioni potranno applicarsi solo in funzione delle scelte operate dagli Stati membri.

Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un’unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie.

Del resto, tutti gli agricoltori che dispongono di una superficie agricola devono essere tenuti a presentare un modulo di domanda unica, anche se non richiedono alcuno degli aiuti che formano oggetto della domanda unica.

A norma dell’articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri non possono fissare una data posteriore al 15 maggio come termine per la presentazione delle domande di aiuto a titolo del regime di pagamento unico. Poiché tutte le domande di aiuto per superficie rientrano nella domanda unica, risulta opportuno applicare questa regola anche a tutte le altre domande di aiuto per superficie. La Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi due paesi, devono essere autorizzate, in virtù del secondo comma della suddetta disposizione, a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, sulla base della stessa disposizione, in futuro si dovrebbero ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustifichino le condizioni climatiche in un dato anno.

Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo, ma anche i propri diritti all'aiuto. A corredo della domanda unica si dovranno inoltre fornire eventuali informazioni specifiche riguardanti la produzione di canapa, frumento duro, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola e sementi.

Al fine di semplificare l’iter istruttorio della domanda e in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si deve disporre, in questo contesto, che gli Stati membri forniscano agli aventi diritto quanto più possibile materiale prestampato.

Inoltre, ai fini di una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto.

Si deve inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. A seconda del tipo di uso, può essere utile disporre di informazioni esatte, ragione per cui certi usi devono essere dichiarati separatamente, mentre altri possono essere raggruppati in una stessa rubrica. Deve essere tuttavia consentito di derogare a questa regola nei casi in cui gli Stati membri già ricevono questo tipo di informazioni.

Per consentire agli agricoltori di pianificare l’uso del suolo con la massima flessibilità possibile, bisogna permettere loro di modificare la domanda unica fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto e che l’autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda unica o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. In seguito alla modifica, deve essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre adottare disposizioni comuni concernenti i dati da includere nelle relative domande di aiuto.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/973 impone agli allevatori di bovini di trasmettere i dati relativi a tali animali ad una banca dati informatizzata. Conformemente all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i premi previsti dai regimi di aiuto per animale possono essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000. La banca dati informatizzata ha acquisito una considerevole importanza per quanto concerne la gestione dei regimi di aiuto. Gli agricoltori che presentano domande a titolo dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.

Gli Stati membri devono essere autorizzati a far uso delle informazioni contenute nella banca dati informatizzata per semplificare le procedure di istruzione delle domande, a condizione che tale banca sia affidabile. Devono essere prospettate varie opzioni per consentire agli Stati membri di utilizzare le informazioni contenute nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della presentazione e della gestione delle domande di aiuto. Tuttavia, qualora tali opzioni esimano gli agricoltori dall’identificare singolarmente i bovini per i quali vengono richiesti i premi, occorre puntualizzare che qualsiasi animale potenzialmente ammissibile per il quale siano riscontrate irregolarità sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione può essere considerato, ai fini dell’applicazione di sanzioni, come un animale oggetto di effettiva domanda di aiuto.

Occorre stabilire le modalità di presentazione e il contenuto delle domande di aiuto aventi ad oggetto il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari connessi.

Occorre definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra gli agricoltori e le autorità competenti degli Stati membri. Tali orientamenti devono prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati ottenuti con tali mezzi siano pienamente attendibili e che siffatte procedure non comportino alcuna discriminazione tra agricoltori.

Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.

È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di eventuali documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni, nonché per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.

Agli agricoltori deve essere data facoltà di ritirare in qualsiasi momento le loro domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l’esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda che si intende ritirare.

Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sia sui criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia sugli obblighi di condizionalità. Inoltre, i controlli in loco intesi a verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità devono essere di norma effettuati senza preavviso. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento.

Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a controllo in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto. Qualora gli Stati membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull'azienda.

L'accertamento di irregolarità significative deve esigere un livello più elevato dei controlli in loco durante l'anno in corso e in quello successivo, in modo da raggiungere un grado accettabile di certezza quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione.

Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I principali fattori da prendere in considerazione per l'analisi dei rischi devono essere specificati.

In alcuni casi i controlli in loco degli agricoltori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.

Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli agricoltori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.

Inoltre, per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'agricoltore o un suo rappresentante deve avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno che gli Stati membri conferiscano tale diritto soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, l’agricoltore o il suo rappresentante dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.

Come regola generale, i controlli in loco delle superfici devono comprendere due parti: la prima parte consiste nella verifica e nella misurazione delle parcelle agricole dichiarate sulla base di materiale grafico, fotografie aeree, ecc; la seconda parte consiste in un’ispezione fisica delle parcelle stesse, intesa a verificarne la dimensione reale nonché, secondo il regime di aiuto in questione, le colture dichiarate e la loro qualità. Ove necessario, si deve procedere alle opportune misurazioni. Le ispezioni fisiche sul terreno possono essere effettuate sulla base di un campione.

È opportuno definire le modalità per la determinazione delle superfici e i metodi di misurazione. Nel caso di aiuti alla produzione di talune colture, come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, è opportuno prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali.

In relazione alle superfici dichiarate allo scopo di ottenere un aiuto nel quadro del regime di pagamento unico, è peraltro opportuno adottare un approccio differenziato in considerazione del fatto che tali pagamenti non sono più vincolati all’obbligo di produrre.

Date le peculiarità del regime di aiuto per le sementi ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno adottare specifiche disposizioni in materia di controllo.

Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico.

L'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede specifici controlli intesi a verificare il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) nella canapa coltivata su parcelle dichiarate ai fini del regime di pagamento unico. Occorre definire le modalità di esecuzione di tali controlli.

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco da effettuare presso gli agricoltori che chiedono un aiuto nel quadro di tali regimi. Al fine di verificare efficacemente l'esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell'azienda in adempimento dell'obbligo di detenzione.

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l’esatta identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità a norma dell’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantito che gli aiuti comunitari siano concessi soltanto per bovini debitamente identificati e registrati. I controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo in futuro, in quanto spesso, a causa dell’assetto di alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, questi animali formano oggetto di una domanda di aiuto quando già non si trovano più nell’azienda.

Qualora uno Stato membro opti per il premio alla macellazione, occorre stabilire apposite disposizioni riguardo ai controlli da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca dati informatizzata siano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.

Per quanto riguarda il premio alla macellazione concesso dopo l'esportazione di bovini, sono necessarie apposite disposizioni oltre alle misure comunitarie di controllo applicabili alle esportazioni in generale, in considerazione dei diversi obiettivi dei controlli.

Le disposizioni sui controlli relative agli aiuti per animale devono applicarsi, se del caso, anche ai pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sono state adottate specifiche disposizioni in materia di controllo sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini4. Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati devono essere indicati nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.

Per quanto riguarda le domande di premio per i prodotti lattiero-caseari e relativo pagamento supplementare, i principali criteri di ammissibilità sono la quantità di latte che può essere prodotta nel limite del quantitativo di riferimento di cui dispone l’agricoltore e il fatto che il richiedente sia effettivamente produttore di latte. Il quantitativo di riferimento è già noto alle autorità competenti degli Stati membri. Il principale requisito da verificare sul posto è dunque il fatto che il richiedente sia produttore di latte. A questo scopo, i controlli possono essere effettuati sulla base della contabilità dell’agricoltore o di altri registri.

A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori che beneficiano di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I dello stesso regolamento sono soggetti ad obblighi di condizionalità. In caso di inadempimento di tali obblighi, è previsto un sistema di riduzioni e di esclusioni. Occorre definire le modalità di attuazione di detto sistema.

Bisogna determinare quali autorità degli Stati membri siano competenti a controllare l’adempimento degli obblighi di condizionalità.

In certi casi può essere utile che gli Stati membri procedano a controlli amministrativi sugli obblighi di condizionalità. Nondimeno, questo strumento di controllo non deve essere reso obbligatorio, ma sembra più opportuno che il suo uso sia lasciato alla discrezionalità degli Stati membri.

Occorre stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere pari all'1 % degli agricoltori ricadenti nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un’adeguata analisi di rischio. Il campione deve essere ricavato in base ai campioni di agricoltori selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, oppure dall’insieme della popolazione di agricoltori che presentano domande di aiuto a titolo di pagamenti diretti. In quest’ultimo caso occorre ammettere alcuni criteri di selezione secondari.

Poiché gli obblighi di condizionalità sono di varia natura, i controlli in loco devono vertere, in linea di massima, su tutti gli obblighi il cui adempimento sia verificabile al momento dell'ispezione. Per quanto riguarda i requisiti e le norme per i quali non sia possibile accertare un’infrazione al momento dell'ispezione, l’ispettore deve annotare i casi da sottoporre eventualmente ad ulteriori controlli.

Occorre stabilire le regole per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo devono segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l'organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l’esclusione dell’interessato dal beneficio dei pagamenti diretti.

Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari della Comunità, è necessario adottare idonee misure contro le irregolarità e le frodi. Occorrono disposizioni distinte per i casi di irregolarità riscontrati in merito ai criteri di ammissibilità ai vari regimi di aiuto in questione.

Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione agli obblighi di condizionalità è tuttavia preordinato ad un fine diverso, cioè quello di incoraggiare gli agricoltori a rispettare la normativa vigente nei vari settori della condizionalità.

È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto del principio della proporzionalità e, in riferimento ai criteri di ammissibilità, dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto.

In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici. Le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Occorre prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le domande di aiuto siano semplicemente adeguate alla superficie effettivamente determinata e che le riduzioni si applichino soltanto quando detto margine è superato.

E' pertanto necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. In teoria, le superfici dichiarate ai fini del regime di pagamento unico dovrebbero rientrare nello stesso gruppo di colture. Tuttavia, risulta necessario stabilire apposite regole per determinare quali dei pertinenti diritti all’aiuto siano stati attivati nel caso in cui si constati una discrepanza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Inoltre, a norma dell’articolo 54, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto. In questo contesto, occorre disciplinare due fattispecie. Nella prima ipotesi, la superficie dichiarata come ritirata dalla produzione al fine di attivare i diritti di ritiro e di cui si constati che in realtà non è stata ritirata, deve essere detratta dalla superficie totale dichiarata ai fini del pagamento unico in quanto superficie non determinata. Nella seconda ipotesi si procederà allo stesso modo, in condizioni fittizie, per la superficie corrispondente a diritti di ritiro non attivati, se contemporaneamente vengono attivati altri diritti con la corrispondente superficie.

Occorrono apposite disposizioni per tenere conto delle particolarità delle domande di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno per le patate da fecola e le sementi. Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, ove gli agricoltori dichiarino superfici foraggere ai fini delle domande di aiuto per animale, non deve essere prevista alcuna sanzione nel caso in cui una dichiarazione in eccesso di tali superfici non dia luogo al pagamento di un importo più elevato per animale.

Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l'inammissibilità dell'animale in questione. Le riduzioni devono applicarsi a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dall’entità della riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità.

Gli agricoltori devono essere autorizzati a sostituire capi bovini, ovini e caprini entro i limiti autorizzati dalle normative settoriali pertinenti. Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un agricoltore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l'obbligo di detenzione previsto dalle normative settoriali.

Qualora uno Stato membro opti per il premio alla macellazione, considerata l'importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre anche prendere disposizioni per il caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati falsi per negligenza grave o intenzionalmente.

In caso di irregolarità relative ai pagamenti supplementari di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri devono applicare sanzioni equivalenti a quelle previste nei regimi di aiuto per superficie e per animale, a meno che ciò risulti inopportuno. In quest'ultimo caso gli Stati membri devono predisporre idonee sanzioni equivalenti.

Nell’ambito del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei relativi pagamenti supplementari, devono essere comminate riduzioni e sanzioni a carico degli agricoltori che presentano domanda di aiuto senza ottemperare all’obbligo di produrre latte.

In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le riduzioni o le esclusioni in base al principio della proporzionalità, si deve disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all’agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come violazione intenzionale.

In via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l’agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa.

Gli agricoltori che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato il richiedente circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. Lo stesso vale per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata, sia riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto, per i quali simili irregolarità costituiscono non solo un’inadempienza ad un obbligo di condizionalità, ma anche una violazione di un criterio di ammissibilità, sia riguardo a bovini per i quali non è stato richiesto alcun aiuto, nel qual caso le irregolarità sono rilevanti solo dal punto di vista degli obblighi di condizionalità.

La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito gravoso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo e autorizzarli a non richiedere il rimborso degli importi indebitamente versati quando questi siano di esigua entità.

Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un’equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

L'agricoltore che non sia in grado, per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, di adempiere gli obblighi prescritti dalle normative settoriali, deve conservare il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

Per garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente, le condizioni in cui si può far valere tale principio devono essere stabilite fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune5.

E' necessario disciplinare gli effetti della cessione di intere aziende, che è sottoposta a taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto soggetti al sistema integrato.

Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguata applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.

La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per apportare modifiche alla rispettiva realizzazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione un efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle deteminate statistiche annuali di controllo. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione in merito alle misure che adottano per mantenere la superficie investita a pascolo permanente.

Occorre fissare le modalità relative al metodo di calcolo delle riduzioni da applicare nel quadro della modulazione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla successiva ripartizione delle risorse finanziarie resesi disponibili e al calcolo dell’aiuto supplementare di cui all’articolo 12 dello stesso regolamento, onde poter determinare se sia stato raggiunto il limite di 5000 EUR menzionato in quest’ultimo articolo.

Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il regolamento (CE) n. 2419/2001 deve essere abrogato con effetto alla stessa data. Tuttavia, detto regolamento deve continuare ad applicarsi alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati precedentemente al 1o gennaio 2005. Occorrono disposizioni particolari per assicurare che le riduzioni risultanti dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2419/2001 non siano inficiate dal trasferimento al nuovo regime.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I. Campo di applicazione e disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo «sistema integrato») di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003. Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto settoriali.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  1. (1) «seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

  2. (2) «pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più;

  3. (3) «sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio6;

  4. (4) «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali di cui all’articolo 3, lettera a) e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

  5. (5) «banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b) e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

  6. (6) «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c) e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

  7. (7) «registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio7, dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/20048 del Consiglio o dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

  8. (8) «elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

  9. (9) «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1760/2000;

  10. (10) «irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;

  11. (11) «domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  12. (12) «regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo;

  13. (13) «domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  14. (14) «domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari»: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premio per i prodotti lattiero-caseari e del regime di pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  15. (15) «uso»: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura;

  16. (16) «regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  17. (17) «regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  18. (18) «bovini oggetto di una domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;

  19. (19) «bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;

  20. (20) «periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in virtù delle seguenti disposizioni:

    1. a) articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi9, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;

    2. b) articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;

    3. c) articolo 37 del regolamento (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;

    4. d) articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/200110, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;

  21. (21) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

  22. (22) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata ad un numero corrispondente di diritti all’aiuto;

  23. (23) «animale accertato»: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

  24. (24) «periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

  25. (25) «sistema d'informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  26. (26) «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  27. (27) «materiale grafico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

  28. (28) «sistema geodetico nazionale»: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.

  29. (29) «organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio11;

  30. (30) «condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  31. (31) «campi di condizionalità»: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’allegato IV dello stesso regolamento;

  32. (32) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;

  33. (33) «norma»: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  34. (34) «requisito»: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

  35. (35) «infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme; costituisce infrazione anche l’inadempimento degli obblighi previsti all’articolo 4 del presente regolamento;

  36. (36) «enti specializzati»: le competenti autorità nazionali incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  37. (37) «quantitativo di riferimento individuale determinato»: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore.

Art. 3 Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri

1.

Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri provvedono, a norma del primo comma, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale definita all’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 796/2004. Questo obbligo si applica a livello nazionale o regionale.

Tuttavia, se la superficie investita a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), l’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera soddisfatto.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri si adoperano affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 non diminuisca a detrimento della superficie investita a pascolo permanente in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione di riferimento del 2003.

3. La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l’anno in questione.

4. La proporzione di riferimento per il 2003 di cui al paragrafo 2 è determinata nel modo seguente:

  1. a) la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1 del presente regolamento, che nel 2003 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l'agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2003. Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi12 vengono detratte. Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite o sono ancora da imboschire in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono detratte.

  2. b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

Art. 4 Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

1. Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione.

2.

Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, oltre a quanto disposto al paragrafo 1, l’obbligo di riconvertire in pascolo permanente delle superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.

Nel 2005, questo obbligo si applica alle superfici convertite ad altri usi sin dalla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie relative al 2003. A partire dal 2006, l’obbligo in questione si applica alle superfici convertite ad altri usi dall’inizio del periodo di dodici mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11.

In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale della superficie suddetta, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.

Tuttavia, se la superficie in questione, dopo essere stata convertita ad altri usi, è stata oggetto di cessione, l’obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all’articolo 2, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate come «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’impianto.

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano, tuttavia, se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in virtù del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale13, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti14 e del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo15.

Parte II. Sistema integrato di gestione e di controllo

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 6 Identificazione delle parcelle agricole

1.

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è praticato a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l’appezzamento, in modo da garantire un’identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Gli Stati membri provvedono affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. Il SIG è praticato sulla base di un sistema geodetico nazionale.

2. Ciascuno Stato membro accerta che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici.

3. Ai fini del pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri la cui superficie nazionale garantita, fissata all’articolo 84, paragrafo 3 dello stesso regolamento, è superiore a 1500 ettari introducono nel SIG, dal 1o gennaio 2006, uno strato di dati supplementare indicante il numero di alberi per parcella, il loro tipo, la loro posizione e il calcolo della superficie del frutteto.

Art. 7 Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a conservare, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all’articolo 24 del presente regolamento, una traccia attendibile dei diritti all’aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

  1. a) titolare;

  2. b) valore;

  3. c) data di costituzione;

  4. d) data dell’ultima attivazione;

  5. e) origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);

  6. f) tipo di diritto, segnatamente diritti di ritiro, diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003, diritti con autorizzazione ai sensi dell’articolo 60 dello stesso regolamento;

  7. g) se del caso, limiti regionali.

2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano tra loro compatibili.

Art. 8 Principi generali applicabili alle parcelle agricole

1. Una parcella arborata è considerata come una parcella agricola ai fini dei regimi di aiuto per superficie purché le attività agricole di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o eventualmente la coltura prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.

2. Per quanto riguarda la superficie foraggera:

  1. a) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale delle medesime fra gli agricoltori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;

  2. b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l’allevamento di animali per un periodo minimo di sette mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo;

  3. c) ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’agricoltore che la utilizza, detta superficie è considerata, su richiesta dell'agricoltore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda e che gran parte delle superfici agricole utilizzate dall'agricoltore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

Art. 9 Sistema di controllo in materia di condizionalità

Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità con il titolo III, capitolo III del presente regolamento, detto sistema prevede in particolare:

  1. a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli enti specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

  2. b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;

  3. c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;

  4. d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;

  5. e) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli enti specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, o ad entrambi;

  6. f) l'applicazione del sistema di riduzioni e di esclusioni da parte dell’organismo pagatore.

Gli Stati membri possono inoltre predisporre una procedura secondo la quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari ad identificare i requisiti e le norme a lui applicabili.

Art. 10 Pagamento degli aiuti

1. Fatto salvo il periodo di cui all’articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o eventuali disposizioni che prevedano il versamento di anticipi in conformità del paragrafo 3 del suddetto articolo, i pagamenti diretti contemplati dal presente regolamento possono essere erogati soltanto dopo che siano stati ultimati i controlli relativi ai criteri di ammissibilità, che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare a norma del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda i controlli relativi alla condizionalità di cui al titolo III, capitolo III del presente regolamento, ove non sia possibile ultimare tali controlli prima del pagamento, il pagamento indebito è recuperato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento.

Titolo II. Domande di aiuto

Capo I. Domanda unica

Art. 11 Data di presentazione della domanda unica

1.

L'agricoltore che intenda richiedere aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

L'agricoltore che non intenda richiedere aiuti a titolo dei regimi di aiuto per superficie, bensì a titolo di un altro regime di aiuto figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, se dispone di superfici agricole quali definite all’articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 796/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici conformemente al disposto dell’articolo 14. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori da questo obbligo se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.

La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. La Finlandia e la Svezia possono fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

Nel fissare la data suddetta, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati efficaci controlli, considerata in particolare la data da fissare conformemente all’articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.

Art. 12 Contenuto della domanda unica

1. La domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all’aiuto, in particolare:

  1. a) l'identità dell'agricoltore;

  2. b) il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi;

  3. c) l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico, distinti in diritti di ritiro e altri diritti;

  4. d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l'uso e l'indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;

  5. e) una dichiarazione dell'agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

2.

Ai fini dell’identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano l’identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 7, distinti in diritti di ritiro e altri diritti.

Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

L'agricoltore dichiara separatamente la superficie corrispondente ai diritti di ritiro e quella corrispondente agli altri diritti. Conformemente all’articolo 54, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempreché disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l’agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone.

3. Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all’agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato qualora siano intervenuti cambiamenti.