Sez. 3 - , Sentenza n. 29828 del 20/11/2018 (Rv. 651844 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 117 del codice del consumo (già art. 5 d.p.r. n. 224 del 1988) - Prodotto difettoso - Nozione - Apprezzamento del suo livello di sicurezza in termini di innocuità – Insussistenza - Apprezzamento alla luce delle circostanze tipizzate dalla norma suddetta e di altri elementi valutativi - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)