Sez. 6, Sentenza n. 10608 del 03/07/1979 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143615 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FACOLTA DI RINUNCIARE DOPO LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO CHE APPLICA IL BENEFICIO - CONDIZIONI - MANCATA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - RINUNCIA - LEGITTIMITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FACOLTA DI RINUNCIARE DOPO LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO CHE APPLICA IL BENEFICIO - CONDIZIONI - MANCATA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - RINUNCIA - LEGITTIMITA.*
La possibilita di esercitare il diritto potestativo di rinunziare all'amnistia, dopo la sentenza di proscioglimento che applica il beneficio, deve essere riconosciuta a chi non abbia avuto in alcun modo conoscenza dell'esistenza del procedimento penale.*
Riferimenti normativi: DPR 04/08/1978 num. 413 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)