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Sez. 6, Sentenza n. 10608 del 03/07/1979 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143615 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FACOLTA DI RINUNCIARE DOPO LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO CHE APPLICA IL BENEFICIO - CONDIZIONI - MANCATA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - RINUNCIA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143615-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - FACOLTA DI RINUNCIARE DOPO LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO CHE APPLICA IL BENEFICIO - CONDIZIONI - MANCATA CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE - RINUNCIA - LEGITTIMITA.*

La possibilita di esercitare il diritto potestativo di rinunziare all'amnistia, dopo la sentenza di proscioglimento che applica il beneficio, deve essere riconosciuta a chi non abbia avuto in alcun modo conoscenza dell'esistenza del procedimento penale.*

Riferimenti normativi: DPR 04/08/1978 num. 413 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)