Sez. 1, Sentenza n. 8542 del 18/06/1993 Ud. (dep. 17/09/1993) Rv. 195524 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Credibilità della persona | Dichiarazioni utilizzate per le contestazioni - Difformità rispetto al contenuto della deposizione - Acquisizione di tali dichiarazioni - Compromissione della genuinità dell'esame testimoniale - Conseguente valutazione a fini probatori delle dichiarazioni acquisite - Causa che la compromissione della genuinità del teste derivi da fatto attribuibile all'imputato - Necessità - Esclusione.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Credibilità della persona
Al fine di poter valutare, come prova dei fatti in esse affermati, le dichiarazioni acquisite a seguito delle contestazioni - allorquando risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame testimoniale - non è richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un fatto attribuibile all'imputato: qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della disposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice che è soltanto tenuto ad esternare il suo convincimento con motivazione esente da vizi logici.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)