diritto.io

Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Art. 47-quater Attribuzioni del presidente di sezione

1. Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e' assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresi', con il presidente del tribunale nell'attivita' di direzione dell'ufficio.

2. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico di dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o piu' settori di attivita' dell'ufficio.109110a

Art. 47-quinquies Presidenza dei collegi

1. Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio e' assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato piu' elevato in qualifica o dal piu' anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.109110a

Art. 48 Composizione dell'organo giudicante

1. In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

2. Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

3. Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.109110a

Sezione I-bis. Delle sezioni distaccate di tribunale

Art. 48-bis Sezioni distaccate del tribunale ordinario

1. Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.109110a

Art. 48-ter Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate

1. All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il decreto e' adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilita', dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali che si svolgono nel territorio.

3. L'avvio del procedimento e' comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il parere del Consiglio superiore della magistratura e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.109115

Art. 48-quater Affari trattati nelle sezioni distaccate

1. Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

2. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.109110a

3. In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga puo' essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze.

Art. 48-quinquies Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate

1. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

2. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.109 110a

Art. 48-sexies Magistrati assegnati alle sezioni distaccate

1. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.

2. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.109110a

Sezione II. Del tribunale per i minorenni

Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale ordinario per i minorenni

1. In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un tribunale ordinario per i minorenni.

2. Il tribunale ordinario per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

Art. 50 Composizione del Tribunale ordinario per i minorenni

1. Il Tribunale ordinario per i minorenni e' composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali e' conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale ordinario per i minorenni. Possono anche essere nominati due o piu' supplenti.

2. Gli esperti del Tribunale ordinario per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.

Art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari

1. In ogni tribunale per i minorenni uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari.
L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano.

2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.

Art. 51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per i minorenni

1. Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale ordinario per i minorenni.

2. Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore del Re Imperatore, puo', con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale ordinario per i minorenni.

Capo IV. Della corte di appello.

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 52 Sede della corte di appello

1. La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

Art. 53 Funzioni e attribuzioni della corte di appello

1. La corte di appello:

  1. a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale;109110a

  2. b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

Art. 54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

1. Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.

2. Si osserva per le corti di appello il disposto dell'articolo 46, in quanto applicabile.

3. Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche.109110a

Art. 55 Magistrati della corte di appello

1. Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e puo' presiedere anche le altre sezioni.

2. Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

3. I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

Art. 56 Costituzione del collegio giudicante

1. La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

Art. 58 Sezione per i minorenni

1. Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

2. La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.

3. Agli esperti della sezione per i minorenni e' conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi e' applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.

4. Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.

Art. 59 Sezioni distaccate di corte d'appello

1. Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

2. Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

3. Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale del Re Imperatore.

Sezione II. Della corte di assise

Art. 60 Sedi di corte di assise

1. In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o piu' corti di assise.

2. Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformita' della tabella D annessa al presente ordinamento.

3. Per uno stesso circolo possono essere costituite anche piu' corti di assise.

4. Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.