Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 14/02/2000 (Rv. 533795 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Opportunità dell'intervento - Valutazione del giudice di merito - Impugnazione - Esclusione - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie ante legge n. 359/1990.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
Ai sensi dell'articolo 269 cod.proc.civ. (nel testo antecedente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990), l'opportunità dell'intervento in causa del terzo ad istanza di parte è rimessa alla valutazione esclusiva e discrezionale del giudice del merito, l'esercizio della quale, in senso positivo o negativo, non può formare oggetto d'impugnazione né, tantomeno, è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)