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Sez. 3, Sentenza n. 3476 del 09/04/1999 (Rv. 525132 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Azione disciplinare contro i notai - Prescrizione - Termine - Interruzioni - Esclusione - Improcedibilità dell'azione per decorso del termine - Necessità - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525132-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura" (Legge 6 febbraio 1913 n.89, art.146) e, quindi, non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)