Sez. 3, Ordinanza n. 28516 del 27/10/2025 (Rv. 676661-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sulla fornitura di energia elettrica - Domanda di rimborso dell'utente - Disciplina civilistica - Applicabilità - Cessione del credito della fornitrice - Azione di ripetizione dell'indebito - Legittimato passivo - Cessionario - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
La domanda dell'utente finale, volta al rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, è soggetta alle regole civilistiche, con la conseguenza che, laddove il fornitore abbia ceduto pro soluto il credito vantato nei confronti dell'utente, legittimato passivo dell'azione di indebito intentata da quest'ultimo è l'accipiens effettivo, vale a dire il cessionario che abbia ricevuto il pagamento non dovuto. (Fattispecie relativa all'addizionale relativa agli anni 2010 e 2011, non dovuta per contrarietà al diritto comunitario del d.lgs. n. 68 del 2011, che aveva tardivamente recepito la Direttiva n. 2008/118/CE, in virtù della quale era consentito agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, solo se aventi finalità specifiche).
Decreto Legge 29/11/1988 num. 511 art. 6 CORTE COST., Legge 27/01/1989 num. 20 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)