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Sez. 5, Sentenza n. 136 del 14/10/2015 Cc. (dep. 07/01/2016) Rv. 265676 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione patrimoniale - Procedimento proseguito nei confronti dell'erede del proposto deceduto - Ricorso per cassazione proposto da difensore non munito di procura speciale - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265676-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca, anche se non munito di procura speciale, e ciò sia nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente nei confronti dell'erede, sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia proseguito nei confronti dell'erede del proposto, deceduto nel corso del procedimento. In tal caso, infatti, il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 4, comma undicesimo, legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 10, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011), è solo l'erede, al quale, in virtù del rinvio alla disciplina codicistica previsto dagli art. 4, u.c. legge n. 1423 del 1956 e 10, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 11 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)