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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1974 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (74/409/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri definiscono il concetto di miele, ne determinano le diverse varietà e fissano le caratteristiche alle quali deve soddisfare e le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette;

considerando che le differenze attualmente esistenti tra tali legislazioni ostacolano la libera circolazione del prodotto e possono creare condizioni di concorrenza disuguali;

considerando che è pertanto necessario definire a livello comunitario il concetto di miele, stabilire le diverse varietà che possono essere commercializzate con le opportune denominazioni, fissare le caratteristiche generali e specifiche di composizione e determinare le principali indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo di campioni e quella dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche del miele sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che in tutti casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/474/CEE del Consiglio1;

considerando che l'articolo 3 della presente direttiva comporta il divieto di utilizzare il termine "miele" per prodotti non conformi alla definizione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1; che l'applicazione immediata di detto divieto rischia tuttavia di provocare perturbazioni sui mercati in cui le denominazioni "Kunsthonig" o "Kunsthonning" sono ammesse dalla legislazione nazionale anteriore per designare un prodotto diverso dal miele; che occorre dunque prevedere un congruo periodo transitorio per consentire i necessari adeguamenti;

considerando che, nell'attesa che venga adottata una regolamentazione comunitaria generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, occorre mantenere a titolo transitorio alcune disposizioni nazionali;

considerando che sul mercato di alcuni Stati membri si riscontrano tipi di miele aventi caratteristiche analitiche variabili e ai quali sembra difficilmente applicabile il complesso dei criteri stabiliti nell'allegato della presente direttiva, ma che uno studio più esauriente dovrebbe permettere di rivedere in seguito tale situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per miele il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie e immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Tale prodotto alimentare puo essere fluido, denso o cristallizzato.

2.

Le principali varietà di miele sono le seguenti:

  1. a) secondo l'origine

  2. b) secondo il metodo di estrazione

miele di nettare:

il miele ottenuto principalmente dal nettare di fiori; miele di melata: il miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse; il suo colore va dal bruno chiaro o bruno verdastro ad una tinta quasi nera; miele di favo:

il miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti e non contenenti covata e venduto in favi anche interi; miele con pezzi di favo:

il miele che contiene uno o più pezzi di miele di favo; miele scolato:

il miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata; miele centrifugato:

il miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; miele torchiato:

il miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Art. 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché il miele possa essere commercializzato soltanto se conforme alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato.

Art. 4

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le denominazioni "Kunsthonning" e "Kunsthonig" possono essere ancora utilizzate rispettivamente in Danimarca e in Germania per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, per designare un prodotto diverso dal miele in conformità delle disposizioni nazionali relative a tale prodotto in vigore all'atto della notifica della direttiva.

Art. 5

Al miele messo in commercio come tale non puo essere aggiunto nessun altro prodotto all'infuori del miele.

Art. 6

1. All'atto della commercializzazione, il miele deve essere conforme alle caratteristiche di composizione indicate nell'allegato. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, secondo trattino del suddetto allegato, gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio

  1. a) il commercio di un miele di brughiera il cui tenore di acqua raggiunga al massimo il 25 %, qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione;

  2. b) il commercio di "miele per pasticceria" o di "miele per l'industria", con tenore massimo di acqua del 25 %, qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione.

2. Inoltre,

  1. a) per quanto possibile, il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato al consumo umano non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come ad esempio muffa, insetti e parti d'insetti, covate e granelli di sabbia.

  2. b) il miele non deve

  3. i) presentare sapore o odore estranei;

  4. ii) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;

  5. iii) essere scaldato in modo che gli enzimi naturali vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;

  6. iv) presentare un'acidità modificata artificialmente;

  7. c) in nessun caso il miele puo contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana.

3.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, puo essere commercializzato con la denominazione "miele per pasticceria" o "miele per l'industria" un miele che, pur essendo idoneo al consumo umano,

  1. a) non corrisponda ai requisiti di cui al paragrafo 2, lettera b, i), ii), iii), ovvero

  2. b) abbia un indice diastasico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato.

Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), uno Stato membro puo non rendere obbligatoria la rispettiva denominazione e ammettere quella di "miele". Entro il termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito a disposizioni volte a fissare identiche prescrizioni per tutta la Comunità.

Art. 7

1. Le sole indicazioni che devono figurare, ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette del miele sono le seguenti:

  1. a) la denominazione "miele" o una delle denominazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2; tuttavia il "miele di favo" e il "miele con pezzi di favo" devono essere designati come tali; nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) e paragrafo 3, primo comma, la denominazione del prodotto deve essere "miele per pasticceria" o "miele per l'industria";

  2. b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

  3. c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del condizionatore, oppure di un venditore stabilito all'interno della Comunità.

2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria nel loro territorio la denominazione "miele di melata" per un miele che è costituito soprattutto da miele di melata, ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche, e non reca alcuna indicazione sull'origine vegetale specifica del tipo "miele di abete".

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che prescrivono l'indicazione del paese d'origine, fermo restando che tale menzione non puo più essere richiesta per il miele originario della Comunità.

4. La denominazione "miele" di cui al paragrafo 1, lettera a), o una delle denominazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, puo essere completata tra l'altro da

  1. a) un'indicazione inerente all'origine florale o vegetale se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

  2. b) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata.

5. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 kg e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

6. Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le modalità secondo le quali si devono fornire le indicazioni prescritte in detto paragrafo. Tuttavia gli Stati membri possono vietare il commercio del miele nel proprio territorio se le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) non figurano, nella lingua o nelle lingue nazionali, su uno dei lati dell'imballaggio o del recipiente.

7. Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale all'interno della Comunità viene tollerato l'uso delle unità di misura del sistema imperiale che figura nell'allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, sulle unità di misura1, gli Stati membri possono prescrivere che il peso venga espresso anche nell'unità di misura del sistema imperiale.

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano fatte salve le disposizioni successive adottate dalla Comunità in materia di etichettatura.

Art. 8

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva e nell'allegato, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi

— di tutela della salute pubblica,

— di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,

— di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Art. 9

Le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche del miele vengono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10.

Art. 10

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato il "comitato", viene investito dal suo presidente della questione su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3.

  1. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

  2. b) Qualora le misure progettate non siano conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di un parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

  3. c) Se, al termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, esso non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Art. 11

L'articolo 10 è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato sarà stato adito per la prima volta, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

Art. 12

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali sulle scale di peso, in base alle quali il miele deve essere commercializzato; il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta prima del 1 gennaio 1979 le disposizioni comunitarie applicabili in materia.

Art. 13

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati all'esportazione fuori della Comunità.

Art. 14

Entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano, se necessario, le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi in commercio negli Stati membri due anni dopo tale notifica.

Art. 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1974. Per il Consiglio Il Presidente J. SAUVAGNARGUES