Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 26/02/1987 Ud. (dep. 23/10/1987) Rv. 176872 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - FORMULAZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - CONSIDERAZIONE DELLA QUANTITÀ COMPLESSIVA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - SIA PURE DI SPECIE DIVERSA - NECESSITÀ - USO CONTEMPORANEO DI ESSE - RIDUZIONE DEL DOSAGGIO GIORNALIERO DISGIUNTAMENTE CONSIDERATO - NECESSITÀ.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - FORMULAZIONE DEL RELATIVO GIUDIZIO - CONSIDERAZIONE DELLA QUANTITÀ COMPLESSIVA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - SIA PURE DI SPECIE DIVERSA - NECESSITÀ - USO CONTEMPORANEO DI ESSE - RIDUZIONE DEL DOSAGGIO GIORNALIERO DISGIUNTAMENTE CONSIDERATO - NECESSITÀ.*
Il giudizio sulla detenzione di modica quantità di droga deve essere formulato sulla quantità complessiva delle sostanze stupefacenti, anche se di specie diversa. L'uso contemporaneo di esse, pur se compatibile, riduce il dosaggio giornaliero delle due sostanze disgiuntamente considerato secondo un criterio medio oggettivo. Infatti, il concetto di modica quantità ha carattere unitario, sia pure variabile in relazione alla natura ed alla quantità della sostanza stupefacente, e deve essere riferito alla quantità complessiva della droga detenuta. (Conf mass n 156071).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)