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Sez. 5, Sentenza n. 992 del 21/06/1967 Ud. (dep. 21/09/1967) Rv. 105486 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - ESTRATTO - INDICAZIONI NECESSARIE.*
Stato
decisa il 1967-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105486-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NOTIFICAZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - ESTRATTO - INDICAZIONI NECESSARIE.*

Ai fini della validita della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, non e necessaria l'indicazione di tutti gli elementi formali richiesti per la sentenza dall'art 474 cod proc pen, e particolarmente dell'intero capo d'imputazione, bastando che vi siano quelli essenziali affinche l'imputato possa rendersi conto dei rimedi eventualmente esperibili (contenuto e natura del provvedimento e procedimento cui esso si riferisce). L'estratto risponde pienamente a tali esigenze quando indichi il giudice che pronunzio la sentenza, la data di questa, le generalita del condannato, il titolo del reato (con le precisazioni dell'articolo di legge violato e del luogo e della data del reato) e la misura della pena inflitta. (V 103543, 105323, anno 1967; 101089, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)