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Sez. 1, Ordinanza n. 3187 del 08/02/2025 (Rv. 673956-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Fallimento - Stato passivo - Crediti prededucibili sorti prima e nel corso della procedura - Superprededuzione rispetto ai crediti concordatari - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673956-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di stato passivo fallimentare, ai crediti prededucibili sorti nel corso di una precedente procedura concordataria non spetta una prededuzione privilegiata rispetto agli altri crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare, poiché l'art. 111-bis l.fall. detta una disciplina unitaria per tutti i crediti prededucibili, non contemplando alcuna ipotesi di superdeduzione e non esiste alcuna disposizione volta a consentire una collocazione differenziata degli uni rispetto agli altri.

Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)