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Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie

Testo in vigore al

Capo I. Norme in materia di finanza locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' di adottare misure urgenti in materia sanitaria, di lavori pubblici, di conferimenti agli enti a partecipazione statale, di credito alle imprese artigiane, di contributi alle universita' non statali, e di protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 B i l a n c i o

1. Per l'anno 1990, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunita' montane e' fissato al 15 marzo 1990. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77).

Art. 2 Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate

1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

  1. a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunita' montane;

  2. b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalita' ;

  3. c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

  4. d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunita' montane, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.472, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

  5. e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985/1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

  6. f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunita' montane.

1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera f), la Cassa depositi e presiti e' autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relatvo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secono anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformita' al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144 resta ferma la facolta' di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza .

2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 2-bis Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990

1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali eripartito, tra i comuni, le province e le comunita' montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle provincie d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNICEM) .

Art. 3 Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 4 Fondo ordinario per i comuni

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1990, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1989.

2. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 5 Fondo ordinario per le comunita' montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana, per l'anno 1990, un contributo distinto in quote:

  1. a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

  2. b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionali comuni, comunita' ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1990.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunita' montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Art. 6 Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1990 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunita' montane e ai comuni, e' trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - sezione enti locali. Il Ministero dell'interno, su richiesta dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fornisce i dati dei predetti certificati con sistemi informatici.

2. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonche' della quota residuale per le comunita' montane, e' subordinata all'adempimento previsto al comma 1.

4. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.4

Art. 7 Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

  1. a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 816.100 milioni;

  2. b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

  3. c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

    1. 1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

    2. 2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di eta' compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

    3. 3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

    4. 4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo e' corrisposto, entro il 31 maggio 1990, per l'85 per cento del suo importo. La differenza e' corrisposta nel mese di ottobre 1990.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 94.000 milioni, e' attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

5. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Art. 8 Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:

  1. a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1989 a ciascun ente, a valere sul fondo perequativo, di lire 4.949.555 milioni;

  2. b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

  3. c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purche' il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanita' e' quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere anche i seguenti contributi perequativi:

  1. a) lire 100.000 milioni, per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

  2. b) lire 59.500 milioni, per l'allineamento alla media per abitante dei contributi ordinario e perequativo della classe demografica di appartenenza, come definita all'inizio dell'anno 1989, dei contributi dei comuni la cui popolazione sia aumentata tra il 1981 ed il 1987 in misura pari o superiore al 16 per cento;

  3. c) lire 50.000 milioni, tra i comuni, escluso quello previsto dalla lettera b), i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1989, risultino pari o inferiori al 90 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza come definita alla stessa data, per le classi indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. A questo fine, le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione e' effettuata secondo i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. Il contributo perequativo di cui ai commi 1, lettere a) , b) e c), e 2, lettere b) e c), e' corrisposto entro il 31 maggio 1990 per il 90 per cento del suo importo. La differenza e' corrisposta nel mese di ottobre 1990.

4. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, valutato in lire 376.000 milioni, e' distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

  1. a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutate in lire 72.500 milioni;

  2. b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, valutato in lire 65.000 milioni;

  3. c) per la restante parte, valutata in lire 238.500 milioni, a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1.

5. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio procapite provinciale, sono corrisposte nel 1990 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 14.
In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1990, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

6. Ai fini della previsione nei bilanci del 1990 dei contributi perequativi, valgono i parametri di lire per miliardo comunicati dal Ministero dell'interno, in occasione della notifica delle spettanze per il 1989.

Art. 9 Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285

1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Art. 10 Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730

1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunita' montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988 , ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n.309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.472 .

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 11 Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunita' montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 12 Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui . . . contratti per investimento, calcolati come segue:

  1. a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

  2. b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

  3. c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante e lire 7.930 per quelli che abbiamo deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo e' , maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 28 ;

  4. d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM).

1-bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunita' montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito.I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa puoavvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1990 .

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) , c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunita' montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n.458, sono aggiunti i seguenti: "1-bis.I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformitaalla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:

  1. a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;

  2. b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;

  3. c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennita', i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi rivalutazione monetaria risarcimento danni o altro;

  4. d) da indennita' stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;

  5. e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;

  6. f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali. 1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144'' .

Art. 13 Disposizioni sui mutui degli enti locali

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 .

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 .

2-ter. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, e' facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo .

Art. 14 Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 .

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 1997, N. 342 .

4-bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale del lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990 .

5. Le province, le comunita' montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

5-bis. A partire dal 1990 i comuni hanno facolta' di deliberare una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni. La deliberazione per il 1990 dovra' essere adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .

Art. 14-ter Risanamento finanziario degli enti locali

1. Le Amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane, che non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del piano e' ridotta a quattro anni compreso quello in corso.

2. Per ripianare le passivita' conseguenti all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, possono essere utilizzate anche le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate, rispetto alle somme mutuate.

3. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 244, e' soppressa.

4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 i mutui necessari alle gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e di mutui totalemente ricoperti dal contributo dello Stato o della regione .