Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 2 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10675
- Contrabbando e contravvenzioni doganali -possesso di natanti non iscritti in pubblici registri nazionali
- Obbligo di dichiarazione penalmente sanzionato
- Previsto esonero dalle sole sanzioni amministrative
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata inammissibile con precedente pronuncia e riproposta nei medesimi termini - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 2, primo comma, lett. d), e terzo comma della legge 30 aprile 1976 n. 159 nel testo sostituito dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976 n. 689, sotto il profilo della compromissione del diritto di difesa cui darebbe luogo l'esecuzione degli adempimenti imposti ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, essendo previsto, in relazione ai detti adempimenti, l'esonero dalle sole sanzioni amministrative valutarie e fiscali e non anche dalle sanzioni penali connesse al delitto di contrabbando doganale. - S. n. 236/1984.
Norme impugnate
- art. 2, comma 1, lett. d) legge 30 aprile 1976, n. 159
- art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689
- art. 2, comma 3, legge 30 aprile 1976, n. 159
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Vietto Cugno Lorenzo ed altri, iscritta al n. 1020 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di La Spezia dubita, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 in quanto detta norma da un lato impone ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti in pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e di venderli ovvero importarli e nazionalizzarli a proprio nome, e dall'altro ricollega all'osservanza di tali prescrizioni l'esonero dalle sole sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali e non anche dalle sanzioni penali;
che il dubbio è fondato sull'assunto per cui l'esecuzione dei suddetti adempimenti darebbe necessariamente luogo ad un'autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale del natante e che perciò il mancato esonero dalle relative sanzioni comprometterebbe il diritto di difesa, che - si sostiene - non consente che alcuno sia tenuto a confessare di avere commesso un reato.
punto 2
Considerato che tale questione, già proposta nei medesimi termini da altri giudici, è stata dalla Corte dichiarata inammissibile con la sentenza n. 236 del 1984;
che l'ordinanza del Tribunale di La Spezia non propone argomentazioni o profili nuovi, sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e terzo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159 nel testo sostituito dall'art. 3 legge 8 ottobre 1976, n. 689 sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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