Sez. L, Sentenza n. 5224 del 07/03/2007 (Rv. 595347 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione speciale disposta ex artt. 1 d.l. n. 364 del 1997 e 61 legge n. 449 del 1997 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa al recupero di contributi previdenziali e somme aggiuntive.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche a seguito del sisma del settembre 1997, atteso che la situazione dei soggetti interessati a termini di prescrizione, termini perentori sostanziali e processuali, in scadenza dopo il 31 dicembre 1997, non è affatto identica a quella dei soggetti che vedono cadere prima di tale data i citati termini, rientrando nella discrezionalità del legislatore individuare una data al di là della quale sono considerate esaurite le difficoltà create dal sisma del 1997 per i soggetti ivi residenti. Diversamente opinando, qualsiasi termine finale potrebbe essere contestato, considerato che i termini attraversati dal periodo di disagio provocato dal sisma subiscono sempre una riduzione (principio affermato in fattispecie concernente opposizione a decreto ingiuntivo relativo al recupero di contributi previdenziali e somme aggiuntive).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364, Legge 17/12/1997 num. 434, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)