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Sez. 5, Sentenza n. 2913 del 19/10/1983 Cc. (dep. 07/12/1983) Rv. 161610 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DECISIONE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESAME DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161610-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DECISIONE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESAME DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La Corte di Cassazione, investita dell'esame di un provvedimento restrittivo della libertà personale o della sua revoca a norma degli art. 263 bis e 263 quater cod. proc. pen., può vagliare, anche di ufficio, l'esattezza della qualificazione giuridica del fatto, che incide sulla legittimità o sui presupposti giuridici del mandato o ordine di cattura o di arresto. Ma tale giudizio non può trovar luogo allorché l'errore di diritto non sia rilevabile allo stato degli Atti per la genericità del capo d'imputazione o di alcuni suoi elementi o per altre cause che rendano necessarie indagini di merito. (Conf mass n 158145; (Conf mass n 140540).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)