Sez. 3, Sentenza n. 18065 del 03/03/2004 Ud. (dep. 20/04/2004) Rv. 228626 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Mancanza di eccezioni o contestazioni in corso di espletamento - Diritto a richiedere una successiva verifica della prova - Esclusione - Fondamento.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE
Nel caso in cui non sia stata sollevata alcuna eccezione o contestazione nel corso dell'espletamento di una determinata prova, o anche immediatamente dopo, non sussiste un diritto della parte a chiedere una successiva verifica di quella stessa prova in sede di legittimità, atteso anche il disposto dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. che limita il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva al dato che la parte ne abbia fatto richiesta ai sensi del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)