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Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2002/187/GAI)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e l'iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

È necessario migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che sono spesso opera di organizzazioni transnazionali.

Il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri richiede urgentemente l'adozione a livello dell'Unione di misure strutturali destinate ad agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine e delle azioni penali degli Stati membri che coprono il territorio di molti di essi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Al fine di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso, segnatamente al punto 46 delle sue conclusioni, di istituire un'unità (Eurojust) composta di magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative.

Questa unità Eurojust è istituita con la presente decisione quale organo dell'Unione, dotato di personalità giuridica e finanziato a carico del bilancio dell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine.

Gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)3 sono rilevanti anche in relazione all'Eurojust. Il collegio dell'Eurojust dovrebbe adottare le misure di attuazione necessarie per conseguire tali obiettivi. Esso dovrebbe tenere pienamente conto delle attività sensibili dell'Eurojust in materia d'indagini e di azioni penali. In questo contesto è opportuno escludere l'accesso dell'OLAF a documenti, relazioni, note o informazioni, qualunque ne sia il supporto, detenuti o creati nel quadro di tali attività, siano esse in corso o concluse, nonché vietare la trasmissione all'OLAF di tali documenti, relazioni, note o informazioni.

Affinché possa conseguire i suoi obiettivi nel modo più efficace, l'Eurojust dovrebbe svolgere le sue funzioni tramite uno o più membri nazionali interessati o in quanto collegio.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni con l'Eurojust secondo modalità che servano e rispettino l'interesse del funzionamento dell'azione pubblica.

Le competenze dell'Eurojust lasciano impregiudicate le competenze della Comunità in materia di protezione degli interessi finanziari di quest'ultima e non pregiudicano neppure le convenzioni e gli accordi esistenti, segnatamente la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, nonché la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea4, adottata dal Consiglio il 29 maggio 2000, e il suo protocollo5, adottato il 16 ottobre 2001.

Per realizzare i suoi obiettivi l'Eurojust tratta dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati. Occorre pertanto prendere le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Consiglio d'Europa), firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e successive modifiche, segnatamente il protocollo aperto alla firma l'8 novembre 2001, quando tali modifiche saranno in vigore tra gli Stati membri.

Per contribuire a garantire e controllare che i dati personali siano trattati correttamente dall'Eurojust, occorre istituire un'autorità di controllo comune che, vista la composizione dell'Eurojust, dovrebbe essere costituita da giudici o, se il sistema costituzionale o nazionale lo richiede, da persone che esercitano una funzione equivalente che conferisca loro una indipendenza adeguata. Le competenze di quest'autorità di controllo comune non dovrebbero pregiudicare le competenze dei giudici nazionali e i ricorsi che possono essere introdotti dinanzi a questi ultimi.

Per assicurare una cooperazione armoniosa tra le varie attività dell'Unione e della Comunità, e nel rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 36, paragrafo 2 del trattato, è opportuno associare pienamente la Commissione ai lavori dell'Eurojust concernenti questioni generali e quelle che rientrano nella sua competenza. Il regolamento interno dell'Eurojust dovrebbe precisare le modalità che consentono alla Commissione di partecipare ai lavori della stessa nei settori di sua competenza.

È opportuno prevedere disposizioni che assicurino che l'Eurojust e l'Ufficio europeo di polizia (Europol)6, stabiliscano e mantengano una stretta cooperazione.

È necessario che l'Eurojust e la rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI7 intrattengano rapporti privilegiati. In particolare è necessario, a tal fine, che il segretariato della rete giudiziaria europea sia situato presso il segretariato dell'Eurojust.

Al fine di agevolare le attività dell'Eurojust, è opportuno che gli Stati membri possano istituire o designare uno o più corrispondenti nazionali.

È altresì opportuno che l'Eurojust, per quanto è necessario allo svolgimento delle sue funzioni, possa instaurare una collaborazione con stati terzi e che possano essere conclusi a tal fine degli accordi, in via prioritaria con i paesi candidati all'adesione all'Unione e altri paesi con cui sono state stipulate intese.

Visto che l'adozione della presente decisione richiede che siano approvate negli Stati membri nuove importanti misure legislative, occorre prevedere alcune disposizioni transitorie.

Il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 prevede che, in attesa di un accordo globale sulla sede di talune agenzie, l'Eurojust potrà iniziare la sua attività a l'Aia.

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

Art. 1 Istituzione e personalità giuridica

La presente decisione istituisce un'unità, denominata Eurojust, quale organo dell'Unione.

L'Eurojust ha personalità giuridica.

Art. 2 Composizione dell’Eurojust

1. L’Eurojust dispone di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, che sia magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un contributo continuo ed efficace all’Eurojust nel raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. A tale scopo:

  1. a) il luogo normale di lavoro del membro nazionale è presso la sede dell’Eurojust;

  2. b) ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e da un’altra persona in qualità di assistente. Il luogo normale di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente può essere presso l’Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso l’Eurojust.

3. Il membro nazionale occupa una posizione tale da conferirgli i poteri previsti dalla presente decisione per consentirgli di svolgere le sue funzioni.

4. I membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto.

5. L’aggiunto soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 ed è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l’assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1.

6. L’Eurojust è altresì collegata ad un sistema di coordinamento nazionale Eurojust a norma dell’articolo 12.

7. L’Eurojust ha la facoltà di distaccare magistrati di collegamento in Stati terzi conformemente alla presente decisione.

8. In conformità della presente decisione, l’Eurojust dispone di un segretariato diretto da un direttore amministrativo.

Art. 3 Obiettivi

1. Nell'ambito di indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri e relative ai comportamenti criminali previsti dall'articolo 4 in ordine a forme gravi di criminalità, soprattutto se organizzata, gli obiettivi assegnati all'Eurojust sono i seguenti:

  1. a) stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, tenendo conto di qualsiasi richiesta formulata da un'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati;

  2. b) migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

  3. c) assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali.

2. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 26 bis, paragrafo 2, o se tale sostegno, in un caso particolare, rivesta un interesse essenziale.

3. Secondo le modalità previste dalla presente decisione e su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, l'Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e la Comunità.

Art. 4 Competenze

1. L'ambito di competenza generale dell'Eurojust comprende:

  1. a) le forme di criminalità e i reati per i quali Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento8;

  2. c) altri reati perpetrati in relazione alle forme di criminalità e ai reati di cui alla lettera a).

2. Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 l'Eurojust può, a titolo complementare, conformemente ai suoi obiettivi, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.

Art. 5 Funzioni dell'Eurojust

1. Per realizzare i suoi obiettivi, l'Eurojust svolge le sue funzioni:

  1. a) per il tramite di uno o più membri nazionali interessati, ai sensi dell'articolo 6, o

  2. b) attraverso il collegio, ai sensi dell'articolo 7, nelle ipotesi:

    1. i) per le quali uno o più membri nazionali interessati a un caso trattato dall'Eurojust ne fanno richiesta, o

    2. ii) relative ad indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione o che possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente implicati, o

    3. iii) nelle quali si pone una questione generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi, o

    4. iv) previste da altre disposizioni della presente decisione.

2. Quando svolge le sue funzioni, l'Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali ai sensi dell'articolo 6 o se agisce attraverso il collegio ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5 bis Coordinamento permanente

1. Per poter assolvere le sue funzioni in casi urgenti, l’Eurojust istituisce un coordinamento permanente (CP) in grado di ricevere e trattare in ogni momento le richieste che gli sono destinate. Il CP è contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un suo punto di contatto unico presso l’Eurojust.

2. Il CP si avvale di un rappresentante (rappresentante CP) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante CP è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione in uno o più Stati membri ad una richiesta o una decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, l’autorità competente richiedente o di emissione può trasmetterla al CP. Il punto di contatto del CP la trasmette immediatamente al rappresentante dello Stato membro da cui proviene la richiesta e, ove espressamente richiesto dall’autorità di trasmissione o di emissione, ai rappresentanti CP degli Stati membri sul cui territorio la richiesta dovrebbe essere eseguita. Tali rappresentanti CP intervengono senza indugio, in relazione all’esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro, esercitando i compiti o i poteri di cui dispongono e previsti all’articolo 6 e agli articoli da 9 bis a 9 septies.

Art. 6 Funzioni dell'Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali

1. Quando l'Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:

  1. a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di:

    1. i) avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;

    2. ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

    3. iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

    4. iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

    5. v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

    6. vi) adottare misure investigative speciali;

    7. vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale;

  2. b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

  3. c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

  4. d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;

  5. e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

  6. f) presta sostegno, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e con l'accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti rispondano senza indugio alle richieste avanzate a norma del presente articolo.

Art. 7 Funzioni dell'Eurojust esercitate attraverso il collegio

1. Quando l'Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:

  1. a) può, per le forme di criminalità e i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando la sua richiesta, di:

    1. i) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

    2. ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

    3. iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

    4. iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

    5. v) fornirle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

  2. b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri sulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

  3. c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

  4. d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base all'analisi svolta dall'Europol;

  5. e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo a arricchire la sua base di dati documentali;

  6. f) può coadiuvare l'Europol, in particolare formulando pareri sulla base delle analisi da questo sviluppate;

  7. g) può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d). Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.

2. Qualora due o più membri nazionali non siano d’accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l’avvio di indagini o di azioni penali a norma dell’articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1, lettera a), punto ii).

3. Fatte salve le disposizioni degli strumenti adottati dall’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria, un’autorità competente può comunicare all’Eurojust ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, e chiedere al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sulla questione, purché non sia stato possibile risolverla di comune accordo tra le autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

Art. 8 Seguito riservato alle richieste e ai pareri dell’Eurojust

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o di non seguire un parere scritto ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano senza indugio all’Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

Art. 9 Membri nazionali

1. La durata del mandato dei membri nazionali è di almeno quattro anni. Lo Stato membro d’origine può rinnovare il mandato. Il membro nazionale non può essere revocato prima della fine del mandato senza informarne il Consiglio prima della revoca e senza fornirne le motivazioni. Qualora un membro nazionale sia presidente o vicepresidente dell’Eurojust, il suo mandato di membro deve consentirgli almeno di svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente per tutto il mandato elettivo.

2. Tutte le informazioni scambiate fra l’Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.

3. Per conseguire gli obiettivi dell’Eurojust, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o è in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del suo Stato membro che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale:

  1. a) casellario giudiziario;

  2. b) registri delle persone arrestate;

  3. c) registri relativi alle indagini;

  4. d) registri del DNA;

  5. e) altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni ritenute necessarie all’assolvimento dei suoi compiti.

4. Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.

Art. 9 bis Poteri conferiti al membro nazionale a livello nazionale

1. I poteri di cui agli articoli 9 ter, 9 quater e 9 quinquies sono esercitati dal membro nazionale in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale e alle condizioni stabilite nel presente articolo e agli articoli da 9 bis a 9 sexies. Nell’esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all’occorrenza quando agisce in virtù dei poteri conferiti ai membri nazionali a norma del presente articolo e degli articoli da 9 bis a 9 quinquies.

2. Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri che conferisce al proprio membro nazionale per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in relazione a tale Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro conferisce al proprio membro nazionale almeno i poteri di cui all’articolo 9 ter e, fatto salvo l’articolo 9 sexies, i poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, di cui disporrebbe in veste di giudice, magistrato del pubblico ministero o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

3. Quando designa il membro nazionale e, se necessario, in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione relativa all’attuazione del paragrafo 2 all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio cosicché questo ne possa informare gli altri Stati membri. Gli Stati membri s’impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.

4. Ciascuno Stato membro definisce il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale.

Art. 9 ter Poteri ordinari

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all’esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco. Qualora siano esercitati i poteri di cui al presente paragrafo, l’autorità nazionale competente ne è informata senza indugio.

2. In caso di esecuzione parziale o inadeguata di una richiesta di cooperazione giudiziaria, i membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a chiedere all’autorità nazionale competente del proprio Stato membro misure supplementari ai fini della piena esecuzione della richiesta.

Art. 9 quater Poteri esercitati d’intesa con un’autorità nazionale competente

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, possono esercitare, d’intesa con un’autorità nazionale competente o su sua richiesta e caso per caso, i seguenti poteri:

  1. a) emettere e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

  2. b) eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

  3. c) disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata dall’Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti interessate da una determinata indagine e alla quale sono invitate a partecipare le autorità nazionali competenti interessate dall’indagine;

  4. d) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro.

2. I poteri di cui al presente articolo sono di norma esercitati da un’autorità nazionale competente.

Art. 9 quinquies Poteri esercitati in casi urgenti

In qualità di autorità nazionali competenti, i membri nazionali, in casi urgenti e allorché siano nell’impossibilità di individuare o contattare l’autorità nazionale competente in tempo utile, hanno il diritto di:

  1. a) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro;

  2. b) eseguire, in relazione al proprio Stato membro, una richiesta o decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

Non appena è individuata o contattata, l’autorità nazionale competente è informata sull’esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Art. 9 sexies Richieste di membri nazionali qualora i poteri non possano essere esercitati

1. Il membro nazionale, in qualità di autorità nazionale competente, è competente almeno per presentare all’autorità competente una proposta finalizzata all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, qualora il conferimento di tali poteri al membro nazionale sia contrario:

  1. a) alle norme costituzionali, ovvero

  2. b) agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:

    1. i) relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;

    2. ii) relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure; ovvero

    3. iii) relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall’autorità nazionale competente.

Art. 9 septies Partecipazione del membro nazionale alle squadre investigative comuni

I membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle squadre investigative comuni in conformità dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni10, per quanto riguarda il proprio Stato membro, anche per quanto riguarda l’istituzione di tali squadre. Tuttavia, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all’accordo dell’autorità nazionale competente. I membri nazionali, i loro aggiunti o assistenti sono invitati a partecipare a qualsiasi squadra investigativa comune che interessi il loro Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario in conformità degli strumenti finanziari applicabili. Ciascuno Stato membro determina se il membro nazionale partecipa alla squadra investigativa comune in quanto autorità nazionale competente o per conto dell’Eurojust.

Art. 10 Collegio

1. Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva il regolamento interno dell’Eurojust su proposta del collegio. Il collegio adotta la sua proposta a maggioranza dei due terzi dopo aver consultato l’autorità di controllo comune di cui all’articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Le disposizioni del regolamento interno che riguardano il trattamento dei dati personali possono costituire oggetto di un'approvazione separata da parte del Consiglio.

3. Quando agisce ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3,, il collegio prende le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi. Le altre decisioni del collegio sono prese conformemente al regolamento interno.

Art. 11 Ruolo della Commissione

1. La Commissione è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori nei settori di sua competenza.

2. Nell'ambito dei lavori dell'Eurojust relativi al coordinamento delle indagini e delle azioni penali, la Commissione può essere invitata a fornire le sue conoscenze specialistiche.

3. L'Eurojust può concordare con la Commissione le modalità pratiche necessarie per rafforzare la loro cooperazione.

Art. 12 Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per l’Eurojust.

2. Entro il 4 giugno 2011, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

  1. a) dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust;

  2. b) dal corrispondente nazionale dell’Eurojust in materia di terrorismo;

  3. c) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da non più di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea;

  4. d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite dalla decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra11, dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi12, e dalla decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione13.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la loro posizione e il loro statuto ai sensi del diritto nazionale.

4. I corrispondenti nazionali dell’Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati vari corrispondenti dell’Eurojust, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

5. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all’interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti dell’Eurojust, segnatamente:

  1. a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 16 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;

  2. b) aiutando a determinare se procedere al trattamento del fascicolo con l’assistenza dell’Eurojust o della rete giudiziaria europea;

  3. c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

  4. d) mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol.

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere da a) a c), sono collegate e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 16, 16 bis, 16 ter e 18, nonché del regolamento interno dell’Eurojust. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

7. Il presente articolo lascia impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. Le relazioni tra il membro nazionale e i corrispondenti nazionali non escludono contatti diretti tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

Art. 13 Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con l’Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest’ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 nonché alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

2. La trasmissione di informazioni all’Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza dell’Eurojust nel caso in questione solo se un’autorità competente dispone in tal senso.

3. I membri nazionali dell’Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni dell’Eurojust, tra di loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri. In particolare, i membri nazionali sono messi al corrente senza indugio di un caso che li riguarda.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni all’Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici14.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali siano informati dell’istituzione di una squadra investigativa comune, che sia istituita a norma dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI, e dei risultati del lavoro di tali squadre.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato senza indugio di qualsiasi caso riguardante direttamente almeno tre Stati membri per cui richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, sono state trasmesse ad almeno due Stati membri; e

  1. a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o nello Stato membro di emissione con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro in questione, ed è incluso nel seguente elenco:

    1. i) tratta di esseri umani;

    2. ii) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

    3. iii) traffico di stupefacenti;

    4. iv) traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

    5. v) corruzione;

    6. vi) frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;

    7. vii) falsificazione dell’euro;

    8. viii) riciclaggio di denaro;

    9. ix) attacchi contro i sistemi di informazione;

    ovvero

  2. b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale; ovvero

  3. c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano informati in merito a:

  1. a) casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

  2. b) consegne controllate che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

  3. c) difficoltà o rifiuti ripetuti che riguardano l’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

8. Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

  1. a) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza; ovvero

  2. b) si mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all’utilizzo delle informazioni già fornite.

10. Le informazioni trasmesse all’Eurojust ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7 includono almeno, se disponibile, il tipo di informazione di cui all’elenco che figura nell’allegato.

11. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’Eurojust in modo strutturato.

12. Entro il 4 giugno 2014*, la Commissione redige, sulla scorta delle informazioni trasmesse dall’Eurojust, una relazione sull’attuazione del presente articolo, corredata di eventuali proposte che ritenga opportune, in particolare per valutare l’opportunità di una modifica dei paragrafi 5, 6 e 7 e dell’allegato.

Art. 13 bis Informazioni trasmesse dall’Eurojust alle autorità nazionali competenti

1. L’Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni ed elementi di riscontro sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull’esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2. Inoltre, allorché un’autorità nazionale competente le chiede di fornire informazioni, l’Eurojust le trasmette entro il termine richiesto da tale autorità.