Sez. 2, Sentenza n. 43928 del 11/10/2013 Cc. (dep. 28/10/2013) Rv. 257308 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI | Mancanza di predeterminazione normativa dei termini delle nuove indagini - Questione di costituzionalità - Violazione degli artt. 3 e 111 Cost. e 6 della CEDU - Manifesta infondatezza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. e 6 della CEDU, dell'art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice delle indagini preliminari di prorogare, senza predeterminazione normativa del termine, il tempo per il compimento delle indagini a seguito di mancato accoglimento di una richiesta di archiviazione, non sussistendo un obbligo costituzionale di predeterminazione legislativa assoluta di durata delle indagini preliminari (Vedi Corte Costituzionale, ord. n. 436 del 20 novembre 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)