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Sez. 5, Sentenza n. 45237 del 12/11/2001 Ud. (dep. 18/12/2001) Rv. 221014 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Concorso nel reato da parte del sindaco - Limiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2001-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221014-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di bancarotta fraudolenta, i sindaci sono tenuti ad effettuare un controllo di legalità sugli atti e sui documenti della società, al fine di verificare la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed alle norme statutarie, ma non possono imporre agli amministratori determinati comportamenti ovvero sostituirsi agli stessi in caso di inadempienza. Ne consegue che non è configurabile il concorso nel reato di bancarotta a carico del sindaco per omessa vigilanza sull'effettivo adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali tempestivamente segnalati all'organo amministrativo della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)