Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Testo in vigore al
Art. 73 Art. 15 del R.. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; articolo unico della legge 17 giugno 1929, n. 1055; art. 16, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071
1. Saranno inquadrati nel rispettivo gruppo, nei ruoli istituiti ai sensi dei precedente articolo, gli impiegati in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e del Consigli agrari provinciali attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali della economia corporativa, che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, rivestivano, nei predetti ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali, grado cui erano inerenti le funzioni proprie del ruolo in cui si effettua l'inquadramento.
2. Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potra' essere altresi' effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e che siano in possesso del necessario titolo di studio.
3. Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potra' in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale.
4. Anche i funzionati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in rigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite, nei modi predetti, purche' si trovino nelle condizioni di cui al primo comma.
5. L'inquadramento di cui al primo comma del presente articolo verra' effettuato secondo le norme che saranno approvate con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato.
6. Con altro Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi per titoli e per esami, necessari a coprire i posti di ruolo che risulteranno vacanti dopo effettuato l'inquadramento di cui ai commi precedenti, nonche' le altre norme relative ai concorsi medesimi.
7. Per le successive ammissioni nel grado iniziale della carriera, da effettuare mediante concorsi per esame, e per le promozioni di grado, saranno applicate le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
8. I funzionari che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo e indennita' temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonche' per assegni ad personam, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di 1/3 dell'assegno per ogni aumento, o in ragione dello intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad 1/3 dell'assegno; l'assegno personale sara' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di stipendio.
Art. 73-bis
1. Nei ruoli da istituire ai sensi dell'art. 41-bis sara' inquadrato il personale in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali che siano in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa».
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente.
3. Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41-bis.
4. All'inquadramento nei ruoli consiliari si fara' luogo, In base a motivato giudizio, sulla capacita' e l'idoneita' politica di ciascun impiegato, giudizio che sara' espresso dal Consiglio generale con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni.
5. L'inquadramento stesso dovra' essere effettuato per il gruppo e il grado corrispondenti al titolo di studio posseduto da ogni singolo impiegato ed alle funzioni da ciascuno effettivamente esercitate, osservate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed escluso comunque il conferimento di posizione gerarchica piu' favorevole di quella attuale.
6. Gli impiegati che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennita' temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonche' per assegni ad personam, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di 1/3 dell'assegno per ogni aumento, od in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad 1/3 dell'assegno; l'assegno personale sara' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte cime deriva da differenza di stipendio.
7. I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianita' non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalita' e alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.
8. Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli istituiti ai sensi dell'art. 72, con le modalita' stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930-IX, n. 1733, purche' siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai posti del gruppo al quale aspirano.
9. Lo stesso Consiglio generale con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello delle finanze determinera' anche il trattamento spettante per ogni titolo al personale in pianta stabile che, in seguito al giudizio sfavorevole sulla sua capacita' o perche' politicamente non idoneo venisse eliminato In occasione dell'inquadramento.
10. In attesa dell'inquadramento e della sistemazione nei ruoli organici sia di Stato che consiliari, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale ed a promozioni.
Art. 73-ter
1. Dopo effettuato nei ruoli statali, istituiti ai sensi dell'art. 72 del R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato col R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, sia l'inquadramento del personale di cui all'art. 73, del citato R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato come sopra, e sia il collocamento degli avventizi previsti dal 7° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, modificato dalla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, e ai sensi del successivo art. 4, potra' essere provveduto ai normali avanzamenti al grado 9° con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
2. Gli impiegati appartenenti al ruolo dei direttori e sostituti direttori, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche, potranno a loro richiesta essere trasferiti nel ruolo dei Capi dei servizi statistici, e collocati nello stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza nel posto immediatamente successivo a quello occupato dall'impiegato avente nel grado la stessa anzianita' o anzianita' superiore.
Art. 74 Art. 5 della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071
1. Gli impiegati i quali ottengano, a norma dell'articolo 73, l'inquadramento nei ruoli statali, hanno facolta' di chiedere, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, l'inquadramento nei ruoli consiliari con il trattamento annessovi.
Art. 74-bis
1. E' istituito per il servizio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa un ruolo di ispettori, composto di sei posti di cui tre di grado quinto e tre di grado sesto. Tali posti s'intendono aggiunti al ruolo dei direttori degli Uffici provinciali dell'economia corporativa di cui all'art. 72.
2. Alle norme per l'assunzione del relativo personale sara' provveduto con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze».
3. Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono pero' anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stessa decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali.
Art. 75 Art. 4, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; art. 16, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071
1. Al trattamento di quiescenza del personale considerato nell'art. 73 e che sara' inquadrato nei ruoli organici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvederanno, con i propri mezzi, i rispettivi Consigli che hanno assorbito le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali dai quali il personale stesso proviene.1
2. Ai fini di tale trattamento, e' valido anche il servizio prestato presso le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali anzidetti.
Art. 76 Art. 4, commi terzo e quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16
1. Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali inquadrata nei ruoli del personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'articolo 73, e' conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza salvo le modificazioni previste nei seguenti comma.
2. L'entita' del trattamento di quiescenza sara' stabilita:
a) pel periodo di servizio prestato fino all'atto dell'inquadramento, sulla base dei preesistenti apporti ai rispettivi fondi o comunque delle effettive contribuzioni;
b) pel periodo di servizio successivo all'inquadramento, sulla base di apporti o contribuzioni pari complessivamente al 15 per cento dello stipendio e della parte di assegno personale utile agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 73.
3. Gli attuali ordinamenti in materia di trattamento di quiescenza al detto personale potranno essere riveduti, coordinati in tipi uniformi e, occorrendo anche modificati, con effetto rispetto a tutti gli aventi diritto.
4. Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza, del personale facente parte dei ruoli organici di Stato, proveniente dal personale di ruolo dei Consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo.
Art. 77
ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 3 SETTEMBRE 1936, N. 1900, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 3 GIUGNO 1937, N. 1000
Art. 78 Art. 10, comma quarto, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071
1. Mediante decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte nel bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.
Art. 79 Art. 36 della legge 18 aprile 1926, n. 731; art. 3, comma primo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, e art. 8, comma primo, della legge 3 gennaio 1929, n. 16; articolo 16, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875
1. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente testo unico.
2. Sino a quando non sara' emanato il regolamento anzidetto, con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sara' provveduto ad emanare speciali disposizioni transitorie e le norme necessarie per l'applicazione del presente testo unico, nonche' di ogni altra disposizione sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
3. In attesa del detto regolamento e delle conseguenti modificazioni ai regolamenti speciali dei Consigli, resteranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 1, commi primo e terzo, del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, riguardanti l'applicazione e la riscossione dei diritti, imposte e tributi consigliari.
Art. 80 Art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16
1. Sino a quando non saranno emanate le speciali disposizioni e norme di cui al precedente articolo 79 o il regolamento generale, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale delle Camere di commercio e industria, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29; del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 1626, sul funzionamento degli Uffici provinciali dell'economia; del R. decreto 20 maggio 1928, n. 1293, sui contributi degli Istituti di assicurazioni sociali dovuti ai Consigli; del R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sul funzionamento dei Consigli; del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1627, sull'applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati spettante ai Consigli, modificato dall'articolo 254 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e del R. decreto 17 aprile 1931, n. 585, contenente disposizioni varie riguardanti il personale.
Art. 81 Art. 34 della legge 18 aprile 1926, n. 731
1. Indipendentemente dalle precedenti disposizioni, fino a quando non si sara' altrimenti disposto, continueranno ad aver vigore per i Consigli e gli Uffici delle provincie redente le disposizioni dei cessati regimi, concernenti i giudizi arbitrali di Borsa e la elezione dei giudici arbitri non appartenenti alla Borsa, in conformita' dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2329, e 28 febbraio 1930, n. 261.
Art. 82
1. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente testo unico o con esso incompatibili.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
2. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
3. Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:
4. MUSSOLINI.
5. Il Ministro per le finanze:
6. JUNG.