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Sez. 3, Ordinanza n. 14130 del 21/05/2024 (Rv. 671169-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE | Indicazione di pagamento - Quietanza - Effetti - Liberazione del soggetto indicato dalla prova di avere restituito al creditore l'importo riscosso - Esclusione - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671169-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - DESTINATARIO - IN GENERE

Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest'ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).

Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)