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Sez. 1, Sentenza n. 3811 del 04/06/1983 (Rv. 428732 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO SECONDO I CRITERI EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428732-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO SECONDO I CRITERI EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO DECISORIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Poiché il giuramento decisorio non è un mezzo di prova, per l'accertamento di determinate circostanze di fatto, ma un modo per risolvere automaticamente la lite, è inammissibile il giuramento che sia stato deferito sulla base di una formula idonea a risolvere soltanto uno degli aspetti della controversia, ma non anche l'intera lite, come nella controversia per la Determinazione dell'assegno di divorzio a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, quello deferito solo sulle condizioni economiche di uno solo dei coniugi e quindi non risolutivo dell'intera lite presupponente di necessità l'accertamento di tutti i parametri all'uopo previsti dal citato art. 5.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)