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Sez. 2, Sentenza n. 321 del 06/02/1974 (Rv. 367979 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - PRESUNZIONE DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367979-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE - PRESUNZIONE DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA.*

Allorquando il debitore abbia contestato nelle sue difese la sussistenza e la validita dell'obbligazione, ricorre una ammissione implicita di mancato adempimento, con conseguente impossibilita di far valere la prescrizione ex artt 2954 e segg cod civ, che si fonda su una presunzione di pagamento. (V 1631'72, mass n 358458; 2309'70, mass n 348499).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)