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Sez. 5, Sentenza n. 22017 del 15/04/2025 Ud. (dep. 11/06/2025) Rv. 288318-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem" - Violazione - Condizioni - Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico.
Stato
decisa il 2025-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288318-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

Non sussiste violazione del divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem" qualora, già alla data di commissione del reato, fosse ragionevolmente prevedibile l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto difforme dal quadro giurisprudenziale consolidato. (Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling in malam partem" in relazione a un fatto commesso, da soggetto abilitato all'accesso, successivamente a Sez. U, Casani, - secondo cui non rilevano gli scopi se l'accesso è effettuato da soggetto abilitato - profilandosi, già all'epoca, decisioni che, pur allineandosi al principio di diritto affermato da tale pronuncia, ritenevano censurabili, come successivamente ritenuto da Sez. U, Savarese, anche gli accessi autorizzati che superavano, su un piano oggettivo, le regole e i limiti stabiliti per l'accesso medesimo).

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 615 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)