Sez. 3, Sentenza n. 673 del 18/11/1987 Ud. (dep. 20/01/1988) Rv. 177439 - 01
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - GIUDICE PENALE - LIMITE.*
ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - GIUDICE PENALE - LIMITE.*
Il giudice penale può sindacare la legittimità di un atto amministrativo solo qualora la illegittimità dell'atto si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa, ovvero qualora l'atto amministrativo, per essere frutto di collusione tra amministratori e soggetti interessati, non possa oggettivamente essere riferito alla sfera del lecito giuridico e, quindi, all'effettivo Esercizio di un pubblico potere. (Conf mass n 176304).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)