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Sez. 2, Sentenza n. 5291 del 01/12/1994 Cc. (dep. 02/03/1995) Rv. 200566 - 01

Reato - Cause di giustificazione - Stato di necessità | Associazione mafiosa - Commissione provinciale di "cosa nostra" - Pericolo di vita per membro eventualmente dissenziente dalla esecuzione dei reati ivi decisa - Stato di necessità - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: strage di Capaci.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200566-01

Reato - Cause di giustificazione - Stato di necessità

La circostanza che l'eventuale dissenso dalle proposte del vertice di "cosa nostra" esponga il membro dissenziente della "commissione provinciale" ad un grave pericolo di vita, non può configurare in suo favore la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. in ordine ai delitti la cui esecuzione della commissione medesima venga decisa, essendo stata tale situazione volontariamente causata dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio criminoso oltre che dall'adesione alla procedura associativa che impone, per le decisioni più importanti, la partecipazione di ogni associato che tale ruolo rivesta. (Fattispecie relativa alla strage di Capaci).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)