Sez. 3, Sentenza n. 9454 del 10/08/1992 (Rv. 478508 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Amministrazione della società - In genere | Atto costitutivo prevedente l'autorizzazione del socio accomandante per determinati atti amministrativi - Inosservanza di quanto stabilito nell'autorizzazione - Responsabilità nei confronti dell'accomandatario - Sussistenza - Incidenza sulla validità degli atti con i terzi - Esclusione.
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Amministrazione della società - In genere
Con riguardo alla società in accomandita semplice la mancanza dell'autorizzazione del socio accomandante prevista nell'atto costitutivo per il compimento di determinati atti da parte del socio accomandatario amministratore e, più in generale, l'inosservanza, da parte di questo, di quanto stabilito dal socio accomandante in virtù dei poteri a lui attribuiti dall'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., può essere solo fonte di responsabilità del socio accomandatario amministratore nei confronti del o dei soci accomandanti ma non incide, trattandosi di limitazioni attinenti ai rapporti interni, sulla validità del contratto stipulato con i terzi dal socio accomandatario, al quale spetta pur sempre il potere rappresentativo della società, neppure se nel contratto sia richiamata espressamente la disposizione dell'atto costitutivo che prescrive detta autorizzazione, incidendo tale clausola solo sulla efficacia del contratto validamente concluso dal socio accomandatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2320, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)