Sez. 3, Sentenza n. 7528 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/02/2024) Rv. 285954-03
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA | Reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019 - Trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto per i delitti di cui agli artt. 316-ter cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore a quelle rispettivamente contemplate, per casi simili, dagli artt. 316-ter cod. pen. e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, in quanto giustificata, per un verso, dall'esigenza di sanzionare penalmente illeciti che non raggiungono la soglia di punibilità prevista dal citato art. 316-ter, contenendo, con sanzione adeguata, l'indebito accesso a un beneficio di larga applicazione e, per altro verso, dalla diversa "ratio" punitiva, posto che
viene in rilievo, in tal caso, l'esigenza di punire la condotta di chi «rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso», al fine dell'indebito conseguimento di benefici.
Cod. Pen. art. 316 ter, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, DPR del 2000 num. 445 art. 76, Decreto Legge del 2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge del 2019 num. 26 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)