Sez. 1, Sentenza n. 2041 del 08/10/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157817 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado del giudizio di merito e non consente motivi aventi ad oggetto la critica alla valutazione delle prove e degli altri elementi emersi dal processo fatta dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non può, perciò, ricostruire il fatto in maniera diversa da quella in cui lo ha ricostruito il giudice di merito, ma deve limitarsi ad accertare se il predetto giudice abbia omesso di indicare le ragioni del suo convincimento o sia incorso in errori logico-giuridici per erroneo, falso o incompleto esame delle circostanze di fatto che abbiano potuto incidere sulla formazione del suo convincimento ovvero se abbia omesso l'esame di fatti ed elementi di decisiva importanza che, se presi in considerazione, avrebbero potuto eventualmente condurre ad una diversa decisione. (V mass n 151264; (V mass n 143861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)