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Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»

Testo in vigore al

Art. 20

1. Il Comitato esecutivo:

  1. 1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;

  2. 2) esamina le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

  3. 3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente - salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione - tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;

  4. 4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;

  5. 5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;

  6. 6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;

  7. 7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;

  8. 8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;

  9. 9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.

Art. 24

1. Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un Magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.

2. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente.

3. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 25

1. Il Collegio sindacale deve:

  1. a) rivedere e controllare le scritture contabili;

  2. b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

  3. c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 26

1. Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

3. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.

4. Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Art. 27

1. I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sono composti:

  1. 1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato per ciascun ufficio dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attivita' produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

  2. 2) dal capo dei circolo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente;

  3. 3) dal medico provinciale.

  4. 4) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici.

  5. 5) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'istituto con funzioni di segretario.

2. I Comitati sono presieduti da uno dei loro componenti designato dai Comitati stessi ed approvato dal Comitato esecutivo dell'istituto.

3. I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nei corso del quadriennio.

4. La carica di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

5. Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificati motivi per piu' di tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

6. Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Art. 28

1. Il Comitato provinciale:

  1. 1) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;

  2. 2) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attivita' da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;

  3. 3) suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;

  4. 4) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

Art. 29

1. Il Comitato provinciale, allo scopo di studiare particolari problemi di categoria, costituira' speciali sezioni composte dai rappresentanti delle Associazioni sindacali gia' facenti parte del Comitato stesso e che inquadrano la categoria interessata.

Art. 30

1. Il patrimonio dell'Ente e' costituito:

  1. a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente:

  2. b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

Art. 31

1. I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

  1. 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

  2. 2) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;

  3. 3) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;

  4. 4) in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.

Art. 32

1. Costituiscono entrate dell'Ente:

  1. a) i contributi ad esso spettanti;

  2. b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

  3. c) le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalita';

  4. d) le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.

2. Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e ad straordinarie secondo le modalita' che saranno determinate dal regolamento.

Art. 34

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferira' su di essi, e, con apposite relazioni, al Consiglio di amministrazione.

Art. 35

1. Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista, della previdenza sociale.

Art. 36

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.

2. La stessa pena e' stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

3. L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 10 mila.

Art. 37

1. Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, e' ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.

2. Qualora la contravvenzione sia sfata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore e' ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennita' di mora.

Art. 38

1. La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove provincie e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonche' quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori».

2. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sara' determinata la data dalla quale avra' effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti.

3. Con la data dalla quale avra' effetto la fusione degli Enti in esso previsti e' abrogato il R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39

1. Il Ministro per le corporazioni puo' ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e di singoli suoi servizi.

2. Con Regio decreto, emanato su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, puo' essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

3. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - VIDUSSONI - RICCI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI