Sez. 3, Sentenza n. 12413 del 16/06/2016 (Rv. 640412 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Danni da illegittima iscrizione di fermo amministrativo - Caratteri - Domanda risarcitoria - Proposizione ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. - Necessità - Presupposti - Condanna all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La domanda di risarcimento dei danni, che non si traducano in meri fastidi o, comunque, bagatellari insuscettibili di monetizzazione, per l'illegittima iscrizione del fermo amministrativo può essere avanzata, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., e presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e la normale prudenza in capo all'agente della riscossione, mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave e, pur pronunciabile d'ufficio anche dal giudice d'appello, va da questi riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)