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Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Testo in vigore al

Convenzione

Art. 1

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI.

Preambolo

Gli Stati membri del consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari
della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare
una piu' stretta unione tra i suoi membri;
In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che
gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di
altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in
tale Convenzione;
Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990)
dell'Assemblea Parlamentare relative ai diritti dei fanciulli;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli
debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere
la possibilita' di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;
Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinche' i loro diritti ed interessi superiori possano
essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;
Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e
la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e
considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso,
concorrervi;
Considerando tuttavia che in caso di conflitto, e opportuno che le
famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la
questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Portata ed oggetto della Convenzione

1. La presenta convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.

2. L'oggetto dalla presenta Convenzione mira a promuovere,
nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi a
concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinche' possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a
partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad
un'autorita' giudiziaria.

3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i
fanciulli dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria sono considerate
procedure in materia familiare, in particolare quelle relative
all'esercizio della responsabilita' di genitore, soprattutto quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai
figli.

4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie
di controversie familiari dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria cui
la presente Convenzione puo' applicarsi.

5. Ogni Parte puo' con una dichiarazione addizionale completare l'elenco dalle categorie di controversie familiari cui la presente
Convenzione puo' applicarsi, o fornire ogni informazione relativa
all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo
2
, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole piu' favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti
dei fanciulli.

Art. 2

1. Articolo 2 - Definizioni

2. A fini della presente convenzione, s'intende per:

  1. 1) a "autorita' giudiziaria", un tribunale o un'autorita' amministrativa avente una competenza equivalente;

  2. 2) b "detentore di responsabilita' di genitore" i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilita' di genitore;

  3. 3) c "rappresentante" ogni persona come un avvocato o un organo designato ed agire dinnanzi un'autorita' giudiziaria a nome di un fanciullo;

  4. 4) d "informazioni pertinenti" le informazioni appropriate in considerazione dell'eta' e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.

A. Diritti procedurali di un fanciullo

Art. 3

1. Articolo 3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria
opinione nelle procedure

2. Ad un fanciullo che e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorita' giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso puo' chiedere di beneficiare:

  1. 1) a ricevere ogni formazione pertinente;

  2. 2) b essere consultato ed esprimere la sua opinione;

  3. 3) c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.

Art. 4

1. Articolo 4 - Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.

2. 1 Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale delle procedure dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilita' di genitore, della facolta' di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso.
2 Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

Art. 5

1. Articolo 5 - Altri eventuali diritti procedurali

2. Le Parti esaminano l'opportunita' di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, in particolare:

  1. 1) a il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;

  2. 2) b il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso di un avvocato;

  3. 3) c il diritto di designare un proprio rappresentante;

  4. 4) d il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.

Art. 6

1. Articolo 6 - Processo decisionale

2. Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

  1. 1) a esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilita' di genitore;

  2. 2) b quando il fanciullo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorita' giudiziaria:

  3. 3) - si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;

  4. 4) - consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterra' piu' appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;

  5. 5) - consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;

  6. 6) c tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

Art. 7

1. Articolo 7 - Obbligo di agire con prontezza

2. Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorita' giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorita' giudiziaria ha, se del caso, facolta' di adottare decisioni immediatamente esecutive.

Art. 8

1. Articolo 8 - Possibilita' di procedere d'ufficio

2. Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria ha facolta', nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.

Art. 9

1. Articolo 9 - Designazione di un rappresentante
1 Nelle procedura che interessano un fanciullo, se, in virtu' del diritto interno, coloro che hanno responsabilita' di genitore si vedono privati della facolta' di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorita' giudiziaria puo' designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.
2 Le Parti esaminano la possibilita' di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria abbia facolta' di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

Art. 10

1. 1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:

  1. 1) a fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente, se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;

  2. 2) b fornire spiegazioni al fanciullo , se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione dei rappresentante;

  3. 3) c determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorita' giudiziaria.

2. 2 Le Parti esaminano la possibilita' di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilita' di genitore.

3. D. Estensione di talune disposizioni

Art. 11

1. Le Parti esaminano la possibilita' di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonche' alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.

Art. 12

1. 1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

2. 2 Tali funzioni sono le seguenti:

  1. 1) a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;

  2. 2) b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;

  3. 3) c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli ;

  4. 4) d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.

Art. 13

1. Articolo 13 - Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti

2. Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonche' la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

Art. 14

1. Articolo 14 - Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica

2. Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.

Art. 15

1. Articolo 15 - Relazioni con altri strumenti internazionali

2. La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente convenzione e' Parte o lo diviene.

Art. 16

1. Articolo 16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente 1 Ai fini della presente Convenzione, e' istituito un comitato permanente. 2 Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente convenzione. In particolare, ha facolta' di:

  1. 1) a esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza di tre quarti dei voti espressi;

  2. 2) b proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l'articolo 20;

  3. 3) c fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.