Sez. 2, Sentenza n. 1048 del 24/03/1976 (Rv. 379719 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU JUDICIS (CHIAMATA) - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il disporre o meno della facolta di ordinare l'intervento del terzo d'ufficio, ai sensi dell'art 270 cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e pertanto sfugge al Sindacato di legittimita il mancato Esercizio di tale potere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)