Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 91 Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
1. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.
Art. 92 Affari civili nel periodo feriale dei magistrati
1. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
2. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
Capo II. Delle assemblee generali.
Art. 93 Oggetto delle assemblee generali
1. La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.
3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.
2. Il procuratore generale del Re Imperatore puo' chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.
Art. 94 Convocazione delle assemblee generali
1. Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.
Art. 95 Costituzione delle assemblee generali
1. L'assemblea generale e' costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
2. Per la legittimita' delle sue deliberazioni e' necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
3. L'assemblea generale puo' adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa e' legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
Art. 96 Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
1. Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale del Re Imperatore o di chi ne fa le veci.
Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio.
2. Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.
3. Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.
Capo III. Delle supplenze e delle applicazioni.
Sezione I. Delle supplenze
Art. 97 Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
1. Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.
2. Il provvedimento e' emanato con decreto del primo presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale, per i magistrati rispettivamente da essi dipendenti.
3. Il primo presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise, la magistratura del lavoro, la sezione istruttoria, il tribunale e la sezione di corte di appello per i minorenni, e i tribunali regionali delle acque pubbliche.
4. E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio.
Art. 98 Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
1. I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli addetti nei tribunali all'ufficio d'istruzione dei processi penali, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonche' i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale.75
Art. 99 Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore
1. In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente piu' uffici di conciliazione, il presidente del tribunale puo' incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore.
2. Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico e' conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennita' da determinarsi nel regolamento.
Art. 100 Supplenza del cancelliere
1. In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, puo' essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podesta'.
Art. 101 Supplenza del pretore titolare
1. In caso di mancanza del titolare puo' essere destinato in supplenza nella pretura un pretore, o un aggiunto giudiziario.
2. Con decreto del primo presidente della corte d'appello puo' essere destinato, altresi', a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto, designato dal procuratore generale del Re Imperatore.
3. In caso di mancanza o di impedimento del titolare, quando non si e' provveduto a norma dei due commi precedenti, le funzioni sono esercitate dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei magistrati addetti all'ufficio con funzioni in sottordine e, in mancanza, dal vice pretore onorario o da uno dei vice pretori onorari destinato dal presidente del tribunale, su designazione del procuratore del Re Imperatore.
Art. 102 Supplenza del pretore in caso di urgenza
1. In caso di mancanza o di impedimento del titolare e dei magistrati in sottordine e onorari, salvi i provvedimenti di cui all'articolo precedente, il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re Imperatore, puo' destinare temporaneamente a supplire il titolare o il magistrato in sottordine mancante od impedito, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice pretore di altra pretura nel territorio della sua giurisdizione.
2. Nei casi d'urgenza, anche senza provvedimento del presidente del tribunale, la supplenza e' temporaneamente assunta dal pretore, dall'aggiunto giudiziario o dal vice pretore del mandamento piu' vicino nella circoscrizione territoriale del tribunale. Il magistrato che assume la supplenza deve darne immediata notizia al procuratore del Re Imperatore.
Art. 103 Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura
1. Nel caso di trasferimento di uno o piu' magistrati ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o piu' sezioni, provvede direttamente, con suo decreto, alle necessarie sostituzioni il titolare della pretura o il magistrato che regge l'ufficio.
2. Se cio' non e' consentito dalle particolari condizioni del servizio, si provvede a norma dell'articolo precedente.
Art. 104 Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale o della sezione
1. Il magistrato destinato a presiedere il tribunale o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
2. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal piu' anziano dei giudici.
Art. 105 Supplenza nelle sezioni del tribunale
1. Se in una sezione manca o e' impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega, nell'ordine seguente, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice-pretore della stessa sede, ovvero il pretore piu' vicino non impedito.
Art. 106 Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza
1. In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale a farne le veci.
Art. 107 Supplenza del presidente della corte di assise
1. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.
2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facolta' di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.
Art. 108 Supplenza dei magistrati della corte di appello
1. Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
2. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
3. Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale.
Art. 109 Supplenza di magistrati del pubblico ministero
1. In caso di mancanza o di impedimento:
1) del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
2) del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
3) di tutti i magistrati del pubblico ministero, esercita temporaneamente le funzioni di pubblico ministero presso le corti un consigliere designato dal primo presidente, d'intesa con il procuratore generale, e presso i tribunali, un giudice designato dal presidente, d'intesa con il procuratore del Re Imperatore.
Sezione II. Delle applicazioni
Art. 110 Disposizione generale per le applicazioni dei magistrati
1. I magistrati non possono essere applicati, nemmeno temporaneamente, da uno ad un altro ufficio giudiziario, salvo che nei casi preveduti nella presente sezione e nell'articolo 223.
Art. 111 Applicazioni di giudici o di pretori
1. Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, e non si possa provvedere altrimenti, nei tribunali ai quali sono assegnati non piu' di sei giudici, il primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, puo' applicare temporaneamente, con suo decreto, uno o due giudici di altro tribunale o un pretore di una delle preture del distretto, col loro consenso, informandone il Ministro di grazia e giustizia.
2. L'applicazione di uno stesso magistrato non puo' durare oltre sei mesi, esclusa ogni proroga, ne' puo' essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.
3. Il magistrato applicato non e' considerato come supplente estraneo al tribunale, agli effetti dell'articolo 97.