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Sez. L, Sentenza n. 4446 del 01/07/1983 (Rv. 429335 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE E DI SOSPENSIONE DELLA CAUSA - OPERATIVITÀ IN ALTRI GIUDIZI IN CORSO CONCERNENTI L'APPLICABILITÀ DELLA MEDESIMA NORMA DENUNCIATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429335-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE E DI SOSPENSIONE DELLA CAUSA - OPERATIVITÀ IN ALTRI GIUDIZI IN CORSO CONCERNENTI L'APPLICABILITÀ DELLA MEDESIMA NORMA DENUNCIATA - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità di una norma e di sospensione della causa in cui tale questione è stata sollevata opera soltanto nel giudizio in cui detto provvedimento è stato pronunciato e non anche in altri giudizi in corso, ove si discuta dell'applicabilità della medesima norma, nei quali la questione può essere proposta autonomamente e decisa con piena indipendenza, senza vincoli derivanti da determinazioni adottate al riguardo da altre autorità giurisdizionali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)