Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011 (Rv. 619545 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Estratti conto bancari - Istanza di esibizione esplorativa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE
L'istanza di esibizione degli estratti conto bancari di soggetti mutuanti, proposta al fine di provare, da parte del mutuatario, l'intervenuta estinzione del mutuo, è inammissibile per genericità ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacché l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ., riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Infatti, posto che condizione di ammissibilità dell'istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 cod. proc. civ., l'inidoneità a procurare grave danno, la anzidetta richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)