Sez. 1 - , Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020 (Rv. 658609 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Dichiarazione dell'investitore resa su modulo prestampato dalla banca - Consapevolezza della rischiosità di un investimento finanziario - Confessione - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto dall'intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito dal medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)