Sez. 2, Sentenza n. 2950 del 19/10/1974 (Rv. 371396 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - DI INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - ORDINANZE - DI INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza, con cui i giudici di merito dichiarano inammissibile il ricorso presentato, a norma dell'art 287 cod proc civ, per la correzione di errori materiali, non ha natura decisoria e non e pertanto impugnabile, neppure col ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 Costituzione. (V 2474'72, mass n 359947).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)