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Sez. 1, Sentenza n. 3425 del 21/10/1986 Cc. (dep. 18/11/1986) Rv. 174300 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - DETENZIONE E MISURA DI PREVENZIONE - COMPATIBILITÀ, RAPPORTI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174300-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - DETENZIONE E MISURA DI PREVENZIONE - COMPATIBILITÀ, RAPPORTI E CONDIZIONI.*

Dall'art. 12 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sulle misure di prevenzione si deve trarre argomento per affermare che lo stato di detenzione del proposto è incompatibile con la esecuzione della misura di prevenzione, la quale potrà avere inizio solo dopo la cessazione dello stato di carcerazione, ma non con l'applicazione della stessa misura, dato che per questa si richiede soltanto l'attualità della pericolosità sociale. Ma la compatibilità fra detenzione ed applicazione di misura di prevenzione significa soltanto l'assenza di ostacoli, di fatto o giuridici, alla ricorrenza contemporanea dei due termini, ossia la possibilità, non l'automaticità, di tale ricorrenza contestuale, né significa che la presenza della detenzione renda superfluo l'esame sull'attualità. Ciò in quanto, se è vero che ben può ad uno stato di detenzione - e nonostante esso - accompagnarsi concretamente il permanere della pericolosità sociale del proposto, manifestatosi per fatti sintomatici anche durante la privazione dello stato di libertà personale, è però anche vero che in linea di massima è da presumere che l'avulsione del soggetto dal contesto sociale in cui ha operato, abbia troncato la precedente condotta di vita, così facendo venire meno la concretezza e l'attualità della pericolosità sociale. In tali casi è compito del giudice di merito il procedere agli accertamenti necessari, poiché non si può fare luogo a misura di prevenzione ove la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)