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Sez. 3, Sentenza n. 120 del 11/01/1986 (Rv. 443771 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - INCOMPLETEZZA NELLA COPIA NOTIFICATA AL CONVENUTO - ECCEZIONE DI INVALIDITÀ SOLLEVATA DA QUEST'ULTIMO NONOSTANTE LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE COMPLETO CERTIFICATA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO MEDESIMO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1986-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443771-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - INCOMPLETEZZA NELLA COPIA NOTIFICATA AL CONVENUTO - ECCEZIONE DI INVALIDITÀ SOLLEVATA DA QUEST'ULTIMO NONOSTANTE LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE COMPLETO CERTIFICATA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ONERE PROBATORIO DEL CONVENUTO MEDESIMO - OGGETTO.*

Nel caso in cui l'originale dell'atto di citazione (nella specie di appello) presenti i requisiti previsti dall'art. 163 cod. proc. civ., il convenuto che, nonostante la conformità all'originale dell'atto notificatogli, ivi risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, ne eccepisca l'Invalidità per l'incompletezza (nella specie, perché mancante della pagina contenente l'indicazione del giudice e la data di comparizione) è tenuto a provare tale assunto, mediante apposita certificazione dell'ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)