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Sez. 6 - , Sentenza n. 5236 del 11/12/2019 Ud. (dep. 07/02/2020) Rv. 278128 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Art. 570-bis cod. pen. – Divorzio – Obbligo di mantenimento – Successivo accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali – Omessa omologazione in sede civile – Rilevanza – Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278128-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato a fronte del versamento di un assegno di €770, 00, anzichè di €800, 00, come pattuito nell'accordo stragiudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)