Sez. 1, Sentenza n. 5591 del 28/11/1978 (Rv. 395376 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN CASO DI RITARDO NELLA REGISTRAZIONE - AGEVOLAZIONE ATTUATA MEDIANTE RIDUZIONE DELLA NORMALE ALIQUOTA EX ART 18 DELLA LEGGE N 326 DEL 1968 SULLE OPERE ALBERGHIERE E TURISTICHE - APPLICABILITA DELLA DECADENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN CASO DI RITARDO NELLA REGISTRAZIONE - AGEVOLAZIONE ATTUATA MEDIANTE RIDUZIONE DELLA NORMALE ALIQUOTA EX ART 18 DELLA LEGGE N 326 DEL 1968 SULLE OPERE ALBERGHIERE E TURISTICHE - APPLICABILITA DELLA DECADENZA.*
Sotto il vigore della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, la decadenza "da ogni genere di sgravio dalle normali tasse", contemplata dall'art 110 di detta legge per il caso di tardiva registrazione dell'atto, riguarda tanto l'ipotesi in cui sia prevista per esso atto una riduzione dell'imposta normalmente fissata per un certo tipo di rapporti, quanto l'ipotesi in cui l'atto medesimo sia autonomamente assoggettato ad un'aliquota distinta e meno gravosa. Pertanto, tale decadenza e applicabile anche alla agevolazione fiscale - attuata mediante riduzione della normale aliquota dell'imposta di registro - prevista dall'art 18 della legge 12 marzo 1968 n 326 sulle opere alberghiere e turistiche. (V 115/71, mass n 349473; (V 349/68, mass n 331305).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 110, Legge 12/03/1968 num. 326 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)