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Sez. U, Sentenza n. 2672 del 28/10/1966 (Rv. 325123 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONI FRA PROFESSIONISTA E CLIENTE (INAM) - CONTRATTO NORMATIVO - CLAUSOLE IN VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - NULLITA LIMITATA A TALI CLAUSOLE - ESCLUSIONE DEL COM- PENSO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA, DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE O DI INSOLVENZA DELLA CONTROPARTE - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1966-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325123-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONI FRA PROFESSIONISTA E CLIENTE (INAM) - CONTRATTO NORMATIVO - CLAUSOLE IN VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - NULLITA LIMITATA A TALI CLAUSOLE - ESCLUSIONE DEL COM- PENSO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA, DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE O DI INSOLVENZA DELLA CONTROPARTE - INVALIDITA.*

La nullita della Determinazione del compenso dovuto al professionista forense - prevista in un contratto regolamentare (o normativo) - perche contrastante con la norma imperativa dell'art 24 della legge professionale, costituisce una nullita assoluta ed insanabile, che puo essere fatta valere in ogni momento dal professionista, e quindi anche nel caso in cui egli abbia gia dato esecuzione alla convenzione. Tale nullita, peraltro, non investe totalmente il contratto normativo, ne fa venire meno i rapporti di mandato tra il professionista e l'altra parte contraente, ma investe solo il sistema di Determinazione del compenso, senza differenziazione tra clausola e clausola o tra controversia e controversia, con la conseguenza che la Determinazione dei compensi dovra aver luogo, secondo la tariffa, in relazione all'opera effettivamente prestata, in attuazione della disposizione generale dell'art 1419 cod civ e di quella particolare dell'art 24 della legge professionale, che prevede la nullita dei soli patti contrastanti con i minimi tariffari. (nella specie e stata ritenuta la nullita della convenzione conclusa tra l' INAM ed un legale esterno all' istituto, in base alla quale il professionista si era impegnato ad accettare, a completa tacitazione delle sue spettanze, il pagamento delle spese, competenze ed onorari, nella misura in cui sarebbero stati liquidati dal giudice a carico della controparte soccombente e da questa pagati all' istituto, ovvero, in Mancanza di tale liquidazione, secondo i minimi della tariffa professionale, nonche un compenso forfettario onnicomprensivo di lire 500 per ogni caso di assistenza a procedure fallimentari concordatarie, oltre agli eventuali onorari nella misura liquidata a tale titolo, in Sede di riparto fallimentare; rinunciando, quindi, il professionista a richiedere qualsiasi compenso in caso di insolvibilita della controparte o in caso di integrale compensazione o di condanna dell'istituto alle spese, salvo in ogni caso il rimborso delle spese vive). (contra 320312).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)