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Sez. 6, Sentenza n. 1000 del 20/06/1968 Ud. (dep. 17/10/1968) Rv. 109321 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONI DI DOMICILIO -REVOCA - CONDIZIONI DI VALIDITA - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO FATTA DALL'IMPUTATO ALL'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL CARCERE -NON EQUIVALE A REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO FATTA DALL'IMPUTATO NELL'INTERROGATORIO.*
Stato
decisa il 1968-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109321-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONI DI DOMICILIO -REVOCA - CONDIZIONI DI VALIDITA - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO FATTA DALL'IMPUTATO ALL'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL CARCERE -NON EQUIVALE A REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO FATTA DALL'IMPUTATO NELL'INTERROGATORIO.*

La revoca dell'elezione di domicilio deve essere espressa e portata a conoscenza dell'organo di giustizia nelle forme prescritte dalla legge questa, data la delicatezza ed importanza degli effetti, non si e voluta appagare di una semplice comunicazione, ma esige una manifestazione espressa ed una comunicazione che dia la maggiore garanzia di certezza ed autenticita. La elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto nel suo interrogatorio non puo ritenersi revocata dalla dichiarazione di domicilio fatta dallo stesso all'atto della dimissione dal carcere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)