Sez. 3, Sentenza n. 3591 del 24/04/1997 (Rv. 503921 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI | Opposizione all' esecuzione immobiliare su un bene costituito in patrimonio familiare (art. 167 cod. civ. , nel testo anteriore alla riforma sul diritto di famiglia) - Conoscenza del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI
Se motivo di opposizione all'esecuzione immobiliare è l'esistenza, su di un bene, del vincolo di costituzione in patrimonio familiare (art. 167 cod. civ., nel testo anteriore alla riforma sul diritto di famiglia), è irrilevante l' accertamento della pignorabilità dei frutti (civili, nella forma del pignoramento presso terzi - art. 543 cod. proc. civ.- o naturali, previa separazione di essi dal fondo - art. 820 cod. civ.) - che l'art. 170 (secondo comma cod. civ., nella formulazione antecedente a detta riforma), condizionava all'ignoranza, da parte del creditore, dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 167, Cod. Civ. Abrog. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)