Sez. 3, Sentenza n. 3370 del 16/10/1969 (Rv. 343446 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE - NULLITA RELATIVA - SANABILITA - ATTENDIBILITA DELLA DEPOSIZIONE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE - NULLITA RELATIVA - SANABILITA - ATTENDIBILITA DELLA DEPOSIZIONE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
Le deposizioni rese da testimoni in violazione dell'art 246 cod proc civ, che dispone che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sono affette da nullita avente carattere relativo, in quanto si ricollega alla tutela degli interessi delle parti e non ad una attivita del giudice, onde essa deve essere opposta in Sede di espletamento della prova, e, in Mancanza di una specifica deduzione, resta sanata ai sensi dell'art 157 dello stesso codice. Tuttavia, la incapacita a testimoniare, di cui al citato art 246 cod proc civ, pur se sia intervenuta la suddetta sanatoria della nullita, puo essere valutata dal giudice, non gia per eliminare dagli Atti le testimonianze rese dai testimoni incapaci a deporre, ma solo per sminuire l'attendibilita delle testimonianze stesse. (Conf 888-65 1679-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)